Violenza sessuale di gruppo e mutamento del fatto nel giudizio (Cass. pen. Sez. III n. 32890 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, non si configura mutamento del fatto, rilevante ai sensi degli artt. 516, 521 e 522 cod. proc. pen., quando tra il fatto descritto e quello ritenuto sussiste un nucleo comune identificato dalla condotta, non sussistendo un rapporto di eterogeneità o incompatibilità tale da impedire la difesa. L’eventuale attribuzione al concorrente di un atto sessuale diverso nell’ambito della medesima condotta di violenza sessuale di gruppo non incide in modo significativo sull’addebito, ove il tema dell’accusa sia rimasto conoscibile all’imputato. Ai fini della fattispecie di cui all’art. 609-octies cod. pen. non occorre che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente un contributo causale, anche morale, alla commissione del reato, purché vi sia la contemporanea ed effettiva presenza nel luogo e nel momento della consumazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 15 ottobre 2025, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Palermo il 30 novembre 2020 nei confronti di due imputati, alla pena di sei anni di reclusione ciascuno, per il reato di violenza sessuale di gruppo ai danni di una giovane donna che, a seguito di un malessere, versava in condizioni di inferiorità fisica e psichica.
Avverso la decisione di secondo grado gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione, articolando plurimi motivi: la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova dichiarativa e scientifica, l’erronea configurazione della fattispecie plurisoggettiva e il diniego delle circostanze attenuanti. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della correlazione tra imputazione e sentenza. Richiamando un orientamento consolidato, i giudici di legittimità ribadiscono che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, negli elementi essenziali, della fattispecie concreta, così da determinare un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione e un reale pregiudizio per i diritti della difesa. L’indagine non può esaurirsi nel confronto letterale tra contestazione e sentenza, poiché la violazione è insussistente quando l’imputato, attraverso il contenuto complessivo della contestazione e l’iter del processo, si sia trovato nella condizione concreta di difendersi.
Nel caso di specie, l’attribuzione all’imputato non già di una condotta penetrativa, ma di un tentativo di rapporto orale nell’ambito della medesima violenza di gruppo, non viola l’art. 521 cod. proc. pen., in quanto resta immutato il nucleo essenziale dell’addebito e la diversità non ha pregiudicato le possibilità difensive, essendo il fatto conoscibile dagli atti di indagine.
Quanto alla fattispecie di cui all’art. 609-octies cod. pen., la Corte ribadisce che non occorre che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente un contributo causale, anche nella forma della condotta agevolatrice o del rafforzamento della volontà criminosa, ferma la necessità della contemporanea ed effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione. La peculiarità della fattispecie risiede proprio nella presenza di più persone nel medesimo contesto spazio-temporale, elemento idoneo a eliminare o ridurre la capacità di reazione della vittima.
Le censure sulla valutazione della prova dichiarativa sono dichiarate inammissibili o manifestamente infondate, poiché sollecitano una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità: è preclusa alla Corte la nuova valutazione delle risultanze, attraverso una diversa lettura dei dati processuali. Il controllo sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell’assenza di manifesta illogicità e della coerenza delle argomentazioni.
Infine, il diniego dell’attenuante del fatto di minore gravità è confermato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 29 dicembre 2025, che ha esteso tale diminuente alla violenza sessuale di gruppo. La Corte di merito ha correttamente escluso la fattispecie attenuata, valutando l’approfittamento delle condizioni di particolare vulnerabilità della persona offesa e la concreta invasività dei rapporti. I ricorsi degli imputati sono rigettati e dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e, per uno di essi, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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