Calunnia: la sentenza d’appello è nulla se non accerta la verità del (Cass. pen. Sez. VI n. 13266 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di calunnia è configurabile solo quando il giudice di merito abbia accertato che il fatto incolpato corrisponda al vero nella sua materialità. Ove la motivazione non dia conto della verità del verbale contestato e della legittimità delle operazioni di polizia giudiziaria che lo hanno preceduto, la sentenza è affetta da vizio motivazionale. Il decreto di archiviazione pronunciato in un diverso procedimento, legittimamente acquisito al fascicolo del dibattimento, può essere valutato come documento, ma non utilizzato quale prova dei fatti in esso descritti. Qualora dal decreto si pretenda di trarre il contenuto di una prova dichiarativa, trova applicazione il regime dell’art. 238 cod. proc. pen., con conseguente necessità di verificarne il consenso e l’utilizzabilità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma confermava la condanna del ricorrente per calunnia ex art. 368 cod. pen. Egli, secondo l’accusa, aveva incolpato, sapendolo innocente, un carabiniere di avere falsamente redatto un verbale recante dichiarazioni da lui sottoscritte ma mai rese; dichiarazioni con cui si assumeva la paternità della sostanza rinvenuta la notte precedente, durante una perquisizione domiciliare.

Il primo grado aveva ridimensionato l’addebito, conservando l’incolpazione relativa alla sola falsa riproduzione delle dichiarazioni. Contro la sentenza di appello il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: travisamento della prova, violazione degli artt. 234 e 238 cod. proc. pen., mancata assunzione di prova decisiva sull’accertamento scientifico della sostanza e vizio di motivazione sull’elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’affermazione della Corte territoriale secondo cui la calunnia sarebbe desumibile «a prescindere dall’utilizzabilità delle dichiarazioni rese in altro procedimento». Tale affermazione impone un ordine logico-giuridico diverso: l’incolpazione è configurabile solo se i giudici di merito abbiano accertato, in termini di certezza, che il verbale di sequestro — contenente la sostanziale ammissione della detenzione della sostanza qualificata come stupefacente — fosse vero.

Su questo essenziale dettaglio la motivazione d’appello non offre risposta adeguata. Non replica alle censure sulla legittimità dell’esecuzione del narcotest da parte di personale non abilitato e sulle ambiguità della relativa datazione, né alle perplessità dello stesso primo giudice sulla ritualità delle operazioni di accertamento. Il problema era stato aggirato mediante il richiamo alle sommarie informazioni testimoniali di un compagno del ricorrente.

Da qui la centralità della questione di utilizzabilità delle dichiarazioni rese nell’ambito del diverso procedimento penale a carico del militare. Il Collegio richiama il principio consolidato per cui, al pari delle sentenze prive del requisito di irrevocabilità, il decreto di archiviazione pronunziato in un procedimento diverso, acquisito al fascicolo del dibattimento ex art. 234 cod. proc. pen., può essere liberamente valutato come documento scritto, ma non prova i fatti in esso descritti (Sez. VI n. 30993 del 2018). A maggior ragione ciò vale quando si intenda valorizzare il contenuto di una prova dichiarativa riportato in quel provvedimento.

La Corte rileva inoltre che i giudici di appello si sono richiamati a una «scelta difensiva» di produzione degli atti, senza precisare se la difesa avesse prestato il consenso all’utilizzazione delle sommarie informazioni, circostanza espressamente negata negli atti di impugnazione. Ogni determinazione è rimessa al giudice del rinvio, che si atterrà al principio di diritto enunziato e al regime dell’art. 238 cod. proc. pen.

La motivazione risulta quindi gravemente lacunosa e viziata da manifesta illogicità, al limite della motivazione meramente apparente. La sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma; l’esame dei restanti motivi resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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