Appello inammissibile per genericità se ignora la sentenza assolutoria del coimputato (Cass. pen. Sez. III n. 25482 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non è affetto da genericità il motivo di appello che solleciti una complessiva rivalutazione della dinamica dei fatti e del ruolo dell’imputato, facendo leva sul contrasto tra la ricostruzione accolta nella sentenza di condanna e le risultanze istruttorie poste a base della sentenza assolutoria emessa nei confronti del coimputato. La diversità dei fatti ascritti ai due imputati e l’assenza di una contestazione di concorso non rendono di per sé irrilevante l’esito liberatorio, quando la sentenza assolutoria abbia valorizzato le immagini di videosorveglianza e le discrasie della ricostruzione degli operanti. Irrilevante, ai fini della specificità del gravame, è inoltre il richiamo al ricorrente contenuto nelle dichiarazioni del coimputato, ove esso riguardi un fatto estraneo all’ipotesi accusatoria contestata.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 27.02.2024, aveva condannato il ricorrente per illecita detenzione di hashish destinata allo spaccio. La condanna si fondava sulle risultanze del verbale di arresto e sulle dichiarazioni degli operanti: l’imputato era stato notato in strada mentre confabulava con altre due persone; alla vista della Polizia i tre si erano dati alla fuga gridando che stava arrivando la Polizia. Il ricorrente e un secondo soggetto erano stati fermati con lo stupefacente addosso, mentre il terzo, allontanatosi sulle scale condominiali, si era disfatto di una borsa contenente cinquantasette panetti di hashish e di una pistola.

Investita dell’appello, la Corte d’Appello di Milano lo aveva dichiarato inammissibile per difetto di specificità, condividendo la tesi del primo giudice secondo cui l’esito assolutorio del coimputato era inconferente, trattandosi di fatti a sé stanti e non essendo stato contestato il concorso. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, evidenziando di aver ritualmente chiesto in appello la rivalutazione del materiale acquisito e di aver allegato la sentenza assolutoria.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene fondato il ricorso e muove dall’esame del percorso argomentativo del Tribunale, imperniato sul verbale di arresto e sulle dichiarazioni degli operanti. Su questa base il primo giudice aveva ritenuto inattendibile la negazione degli addebiti, in assenza di una credibile ricostruzione alternativa.

Il punto decisivo riguarda la sentenza assolutoria emessa nei confronti del coimputato all’esito del giudizio abbreviato. Il giudice di quella causa aveva attribuito valenza dirimente alle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, rilevando che i tre soggetti stazionavano in un tratto di via perpendicolare a quello del civico indicato e che non apparivano muniti di un borsone capace di contenere i panetti sequestrati. A ciò si aggiungevano le discrasie della ricostruzione di uno degli operanti, non del tutto coincidente con il verbale di arresto quanto al momento in cui il coimputato si sarebbe disfatto della borsa e della pistola.

La Corte territoriale, però, aveva condiviso integralmente la prospettazione del Tribunale, senza tener conto di tali motivazioni e limitandosi a valorizzare la diversità dei fatti ascritti al coimputato rispetto al capo di accusa contestato al ricorrente.

Secondo la Sezione, l’avere sollecitato in appello una complessiva rivalutazione della dinamica dei fatti, facendo leva sul palese contrasto, valorizzato dal giudice del coimputato, tra la ricostruzione della sentenza di condanna e le immagini acquisite, non può essere considerato esercizio generico del potere di impugnazione. Né a diversa conclusione conduce il rilievo che il coimputato abbia in qualche modo chiamato in causa il ricorrente: l’eventuale emersione di responsabilità riguarderebbe un fatto radicalmente estraneo all’ipotesi accusatoria contestata.

Ne deriva l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano.

Nota della Redazione

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