Cambiali rilasciate a titolo di acconto non provano il pagamento del prezzo (Cass. civ. Sez. II n. 19119 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio di cambiali a estinzione anticipata di parte del prezzo di una vendita immobiliare integra una datio pro solvendo, con la conseguenza che l’effetto solutorio è differito al momento dell’effettivo incasso dei titoli. Incombe sul debitore promissario acquirente, e non sul creditore, l’onere di provare che i titoli consegnati siano stati onorati; il mero rilascio non è sufficiente. In difetto di possesso dei titoli da parte di entrambe le parti non opera alcuna presunzione: grava sul debitore che eccepisca l’estinzione del debito dimostrare il pagamento integrale delle cambiali rilasciate. Di regola, per le prestazioni esigibili prima della stipula del definitivo è necessaria la prova dell’adempimento o l’offerta nei modi di legge; l’art. 2932, secondo comma, cod. civ. non consente di accogliere la domanda di esecuzione specifica in assenza di tale prova.

Il Fatto

Il promissario acquirente ha convenuto in giudizio la promittente venditrice davanti al Tribunale perché fosse pronunciato, ex art. 2932 cod. civ., il trasferimento della proprietà di un’unità immobiliare oggetto di preliminare di vendita, con condanna della controparte alla regolarizzazione urbanistica ed edilizia e al risarcimento del danno. La convenuta ha contestato di aver concluso il preliminare e disconosciuto la sottoscrizione.

Accertata in via peritale l’autenticità del contratto e di una parte dei pagamenti, il Tribunale ha rigettato la domanda per mancata prova dell’integrale pagamento del corrispettivo. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione; il promissario acquirente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Esaminando in via pregiudiziale il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2697 cod. civ., la Corte ha correttamente sostenuto che la semplice menzione, nel preliminare, del “rilascio” dei sei effetti cambiari non vale come prova dell’effettiva consegna, né del pagamento. Anche ammesso che i titoli siano stati consegnati, le conseguenze della mancata prova dell’incasso ricadono sul debitore: le cambiali sono strumenti di circolazione del credito, non di pagamento, e la loro consegna configura una datio pro solvendo con effetto solutorio differito all’incasso.

Il collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il possesso del titolo da parte del creditore fa presumere che esso non sia stato pagato, con onere contrario a carico del debitore (Cass. Sez. 2 n. 2401 del 1999; Cass. Sez. 1 n. 2096 del 1964). Il creditore che agisca in via causale deve offrire la restituzione del titolo ai sensi dell’art. 66 r.d. n. 1669/1933, per evitare il rischio del doppio pagamento. Specularmente, il possesso del titolo da parte del debitore fonda una presunzione legale juris tantum di pagamento.

Quando invece, come nel caso di specie, né creditore né debitore dimostrino di avere il possesso dei titoli, non opera alcuna presunzione. Il debitore che eccepisca l’estinzione del debito in base al rilascio delle cambiali deve provare che esse siano state integralmente pagate: il mero rilascio non basta (Cass. Sez. 2 n. 11821 del 2015).

Quanto ai profili sull’art. 2932 cod. civ., la Corte ha confermato che, mancando la prova del pagamento delle somme esigibili prima del definitivo, il rimedio dell’esecuzione specifica non può essere accolto. Il promissario acquirente avrebbe dovuto eseguire o offrire la prestazione nei modi di legge, non essendo sufficiente l’offerta informale contenuta nelle conclusioni dell’atto di appello. La Corte ha altresì confermato, quanto all’imputazione del pagamento, l’inoperatività dei criteri suppletivi dell’art. 1193 cod. civ., gravando sul debitore la prova del collegamento tra i titoli e i crediti azionati.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con conseguente condanna del ricorrente alle spese di lite e al versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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