La legittimazione passiva per prestazioni convenzionate sanitarie resta in capo all’ente incaricato del pagamento (Cass. civ. Sez. 1 n. 17969 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pagamento del corrispettivo di prestazioni erogate da strutture private in regime di convenzione o accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, la legittimazione passiva per le obbligazioni sorte dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 324/1993 spetta all’ente incaricato del pagamento, individuato dalla disciplina regionale, e non già all’unità sanitaria locale territorialmente competente. L’art. 1, comma decimo, del decreto-legge n. 324/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 423/1993, individua quale debitore inadempiente — ancor prima che quale soggetto passivo del pignoramento — l’ente incaricato del corrispettivo. La norma regionale che attribuisce all’ente la gestione finanziaria dei pagamenti non può essere interpretata come derogatoria della disciplina nazionale. La cessazione delle funzioni dell’ente incaricato, sopravvenuta rispetto al momento di erogazione della prestazione, non determina il trasferimento della legittimazione in capo all’Azienda sanitaria locale per i crediti maturati nel periodo precedente.

Il Fatto

Una casa di cura privata, struttura accreditata, agiva in giudizio nei confronti dell’Azienda sanitaria locale per ottenere il pagamento della differenza tra le proprie spettanze, relative a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nel 2007, e quanto già corrisposto. Il Tribunale, accogliendo l’opposizione dell’Azienda, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di quest’ultima e revocava l’ingiunzione di pagamento. La Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo legittimata passivamente la Finanziaria Regionale Abruzzese, quale ente incaricato dei pagamenti per conto delle Aziende sanitarie locali.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel respingere il ricorso della struttura privata, ha ribadito il principio secondo cui l’art. 1, comma decimo, del decreto-legge n. 324/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 423/1993, si applica sia alle prestazioni autorizzate dalle Unità sanitarie locali nel regime anteriore alla riforma di cui al decreto legislativo n. 502/1992, sia a quelle successivamente costituite in Aziende sanitarie locali.

Nell’ambito della Regione Abruzzo, l’individuazione del soggetto incaricato dei pagamenti è avvenuta mediante l’art. 122 della legge regionale n. 15/2004, che ha modificato l’art. 38 della legge regionale n. 146/1996. Tale disposizione, entrata in vigore il 1° giugno 2004, è applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, riguardante corrispettivi per prestazioni erogate nel 2007.

La Corte ha escluso che la clausola contrattuale invocata dalla ricorrente possa contrastare con la disciplina normativa: la previsione che le fatture sarebbero state messe in pagamento dalla Finanziaria Regionale Abruzzese “per conto dell’A.S.L.” è risultata pienamente conforme all’art. 38 della legge regionale n. 146/1996, confermando che l’ente incaricato del pagamento non fosse la medesima Azienda sanitaria. Il venir meno dell’ente a decorrere dal 1° gennaio 2009, inoltre, non rileva per i crediti maturati nel periodo precedente, in virtù del principio di irretroattività della legge.

La sentenza impugnata ha pertanto correttamente riconosciuto il difetto di legittimazione passiva dell’Azienda sanitaria locale, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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