Cambio appalto, clausola sociale e CCNL UNEBA nel settore socio-sanitario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7362 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel cambio di appalto, la clausola sociale di fonte contrattuale contenuta nel capitolato speciale vincola l’impresa subentrante al rispetto integrale del contratto collettivo di categoria individuato in ragione dell’oggetto effettivo delle prestazioni dedotte in appalto. Il richiamo al CCNL operato dalla clausola va correlato alle attività concretamente richieste agli operatori, non all’oggetto generico del contratto collettivo applicato dall’appaltatore. Ove il capitolato contempli prestazioni di assistenza alla persona con contatto diretto con il paziente, la clausola rinvia al CCNL UNEBA e non al CCNL Servizi Integrati/Multiservizi. La denuncia di violazione dei contratti collettivi è equiparata a quella delle norme di diritto ed è direttamente deducibile per cassazione.

Il Fatto

Il lavoratore aveva convenuto in giudizio l’azienda ospedaliera e la società subentrante nell’appalto di servizi ausiliari, chiedendo le differenze retributive sulla quattordicesima mensilità per il periodo 2014/2015, in applicazione del CCNL UNEBA. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato in solido le convenute. La Corte d’Appello di Catania, accogliendo le impugnazioni delle società, aveva riformato la decisione, escludendo l’obbligo di applicare il CCNL UNEBA e qualificando il rapporto come regolato dal CCNL Servizi Integrati/Multiservizi, con conseguente liquidazione della quattordicesima secondo il TEP.

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, censurando l’individuazione del contratto collettivo applicabile, la delimitazione del periodo controverso, la violazione dell’art. 36 legge n. 300/1970 e la statuizione sulle spese.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi sono esaminati congiuntamente per connessione logico-giuridica e accolti. La Corte ricorda l’orientamento costante, a partire da Cass. n. 6335 del 2014, secondo cui la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è equiparata sul piano processuale alla violazione delle norme di diritto ed è direttamente denunciabile in sede di legittimità.

Il nodo della controversia è stabilire a quale contratto collettivo rinvii la clausola sociale del capitolato. Gli artt. 9 e 10 del capitolato speciale costituiscono la lex specialis del rapporto. In particolare l’art. 10 impegna l’aggiudicataria al rispetto integrale del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi socio-sanitari. Si tratta di clausole sociali di fonte contrattuale, analoghe all’art. 36 St. lav., volte a garantire occupazione e standard minimi di trattamento nel cambio di gestione.

La Corte distrettuale aveva ricondotto la clausola al CCNL Multiservizi, nel cui oggetto figurano i servizi ausiliari in area sanitaria. La Cassazione ritiene la sussunzione riduttiva, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Sotto il primo aspetto, il capitolato individua una categoria ben delineata di personale dipendente da imprese esercenti servizi sociosanitari, difficilmente comparabile con quella, più ampia, del CCNL Multiservizi. Sotto il secondo, l’oggetto dell’appalto appare maggiormente aderente all’ambito applicativo del CCNL UNEBA, perché le attività richieste comportano un’assistenza e un contatto diretto con il paziente, sia pure mediato dal personale infermieristico.

Ne deriva che l’obbligo di rispettare integralmente il CCNL UNEBA discende dall’art. 10 del capitolato, che configura un’obbligazione a favore di un terzo. La circostanza che in primo grado non fosse stata impugnata l’affermazione sulla mancata individuazione del contratto non è preclusiva: il lavoratore, vittorioso in primo grado, non aveva interesse all’appello incidentale.

La Corte rileva infine che la delimitazione del thema decidendum al solo periodo dal luglio 2013 all’aprile 2014 è errata, e che il lavoratore ha diritto all’anzianità convenzionale prevista dall’art. 74 del CCNL UNEBA, che impone di garantire le condizioni economiche già percepite, inclusi gli scatti di anzianità. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, assorbito il quarto motivo sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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