Indagini bancarie su conti di terzi e silenzio del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 7360 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di accertamento fiscale scaturente anche da indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, relative a operazioni effettuate dal contribuente su conti correnti intestati a terzi, qualora questi sia stato vanamente invitato a rendere giustificazioni sugli esiti di tali indagini, legittimamente esse confluiscono, insieme agli altri elementi raccolti, nella metodologia dell’accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973. Ne consegue che l’Amministrazione non è gravata di alcun ulteriore onere probatorio in punto di riferibilità al contribuente dei conti e delle somme movimentate, spettando a questi offrire rigorosa prova contraria. Nel processo tributario, inoltre, l’appello introduce un effetto devolutivo pieno: la mera riproposizione delle doglianze di primo grado è sufficiente a investire il giudice del gravame del dovere decisorio, senza che possa dichiararsi l’inammissibilità per difetto di specificità dei motivi.

Il Fatto

Un contribuente, geometra, riceveva un avviso di accertamento per imposte dirette e indirette relativo a un periodo d’imposta, preceduto da indagini finanziarie. L’Ufficio, muovendo dalla presentazione di numerose pratiche edilizie e dall’esiguità del reddito dichiarato, determinava maggiori compensi da lavoro autonomo e operazioni extraconto, valorizzando anche movimentazioni su conti formalmente intestati a due società di cui il contribuente era legale rappresentante e delegato.

Il contribuente impugnava l’atto. La commissione provinciale riduceva la pretesa, escludendo la riferibilità delle operazioni sui conti societari; entrambe le parti proponevano appello. La commissione regionale dichiarava inammissibile l’appello del contribuente per difetto di specificità dei motivi e infondato quello dell’Ufficio, richiamando il principio di apparenza e la regola dell’art. 2697 cod. civ. Ricorreva per cassazione il contribuente con un motivo e, successivamente, l’Agenzia con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso principale. La stessa commissione regionale dà atto che l’appellante aveva riproposto le doglianze di primo grado nei limiti del loro rigetto. Tale circostanza basta, alla luce del principio devolutivo pieno che connota l’appello tributario, a fondare il dovere decisorio del giudice del gravame.

La sentenza impugnata aveva invece gravato l’Ufficio di un onere probatorio non incombentegli. Le indagini bancarie determinano una presunzione legale in favore dell’erario, che non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza e può essere superata solo con prova analitica. L’Amministrazione può accertare anche attraverso indagini su conti formalmente intestati a terzi, purché connessi al reddito del contribuente.

Elemento centrale è la mancata risposta al questionario. Nel contraddittorio anticipato, il contribuente avrebbe potuto e dovuto fornire giustificazioni, prioritariamente sull’effettiva imputabilità a terzi dei conti. Il silenzio ha assolto l’Amministrazione da ogni ulteriore allegazione, spostando sul contribuente l’onere della prova rigorosa dell’esclusiva ascrivibilità delle somme al titolare formale.

La commissione regionale ha quindi fatto malgoverno del principio, ritenendo necessario dimostrare la riferibilità dei conti al contribuente. La sentenza è cassata con rinvio per nuovo esame e per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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