Rimborso IVA non residente: identificazione tardiva non preclude il diritto (Cass. civ. Sez. V n. 33283 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, il rimborso richiesto dal soggetto non residente ai sensi dell’art. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 non è precluso dall’identificazione diretta effettuata solo dopo il compimento dell’operazione cui la richiesta si riferisce. L’adempimento previsto dagli artt. 17, comma 3, e 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ha natura meramente formale e assolve a una funzione di controllo. La sua inosservanza non legittima il diniego quando l’Amministrazione sia posta in condizione di verificare i presupposti sostanziali del rimborso, l’assenza di finalità fraudolente o abusive e l’identificazione sia intervenuta entro un termine ragionevole. Il principio di neutralità fiscale impone di accordare il rimborso quando gli obblighi sostanziali risultino soddisfatti, nonostante l’omissione di taluni obblighi formali.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale con sede in Austria, operante nel commercio di materiale elettrico e di telefonia, presentava all’Agenzia delle entrate un’istanza per ottenere il rimborso dell’IVA assolta in Italia per il primo trimestre 2009. L’Ufficio emetteva dapprima un ordinativo di pagamento, per poi comunicare che il rimborso non era spettante: la società non residente aveva compiuto operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia, ancorché non imponibili, costituite da cessioni intracomunitarie, senza la preventiva comunicazione richiesta dall’art. 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972.
Il contribuente impugnava la comunicazione davanti alla Commissione tributaria provinciale di Pescara, che respingeva il ricorso. La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, accoglieva l’appello. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633/1972 in combinato disposto con gli artt. 41 del d.l. n. 331/1993 e 35-ter.
La Motivazione della Corte
Il motivo è infondato. La Corte ricostruisce la disciplina del rimborso e chiarisce che l’identificazione diretta, prevista dagli artt. 17, comma 3, e 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, ha natura meramente formale ed è finalizzata a favorire il controllo dell’autorità. La sua funzione non si traduce in un requisito costitutivo del diritto al rimborso.
Ne deriva che il rimborso può essere richiesto anche quando l’identificazione sia stata effettuata dall’istante solo dopo il compimento dell’operazione. La condizione è che l’Amministrazione sia messa in condizione di verificare la sussistenza dei requisiti per l’accoglimento, l’assenza di finalità fraudolente o abusive e che l’identificazione avvenga entro un termine ragionevole, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto e delle giustificazioni addotte. La Corte richiama sul punto il proprio precedente Cass. n. 2746/2023.
Il percorso argomentativo si fonda sul diritto europeo. Gli Stati membri possono limitare il diritto alla detrazione solo nei casi espressamente previsti dalla direttiva 2006/112. La Corte cita la giurisprudenza della Corte di giustizia (Corte giust. 21 ottobre 2010, causa C-385/09, Nidera Handelscompagnie; 15 gennaio 1998, causa C-37/95, Ghent Coal Terminal; 11 luglio 1991, causa C-97/90, Lennartz).
Il principio di neutralità fiscale esige che la detrazione sia accordata quando gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi (Corte giust. 30 settembre 2010, causa C-392/09, Uszodaépítö; 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07, Ecotrade). Nel caso concreto la Corte ravvisa una semplice carenza formale, riguardante l’obbligo di anticipata identificazione, che non inficia la detrazione a fronte della sussistenza dei presupposti sostanziali.
Rileva, inoltre, l’accertamento non contestato secondo cui l’impresa, operatore comunitario, non disponeva di stabile organizzazione in Italia e non aveva effettuato operazioni attive. Non emerge il carattere fraudolento né l’inesistenza delle operazioni, non sussistendo alcuna delle ragioni ostative previste dall’art. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972. Il ricorso è rigettato; nulla per le spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.
Nota della Redazione
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