Transfer pricing infragruppo internazionale: tasso di mercato e onere della prova (Cass. civ. Sez. V n. 7361 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di transfer pricing internazionale, l’art. 110, comma 7, t.u.i.r. — nel testo applicabile anteriormente alla novella del 2017 — si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 89, comma 5, t.u.i.r., con la conseguenza che la tassazione degli interessi attivi su finanziamenti tra controllante residente e controllata non residente avviene secondo il valore normale di cui all’art. 9, comma 3, t.u.i.r., restando irrilevante la pattuizione negoziale di infruttuosità o di interessi inferiori al mercato. Il giudice di merito, investito della relativa quaestio facti, deve verificare se l’Ufficio abbia assolto all’onere probatorio su di esso gravante, in ordine alla comparabilità dei tassi di interesse applicati e del credit rating della società debitrice, nonché valutare la prova contraria del contribuente e le ragioni commerciali interne al gruppo idonee a giustificare lo scostamento. È escluso il diritto all’automatico rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE quando l’interpretazione della norma unionale risulti auto-evidente o già chiarita dalla giurisprudenza.

Il Fatto

Una holding di diritto italiano e due società controllate propongono distinti ricorsi, di identico tenore, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato i loro appelli contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva confermato gli avvisi di accertamento con i quali, per l’anno di imposta 2013, l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES, maggiori somme a titolo di interessi attivi su finanziamenti erogati a società collegate con sede in Lussemburgo e in Belgio.

L’Ufficio aveva ritenuto non conformi al valore normale di cui all’art. 9, comma 3, t.u.i.r. i tassi applicati nel rapporto di finanziamento infragruppo, recuperando a tassazione le maggiori somme secondo un tasso medio applicato ai finanziamenti e ai prestiti obbligazionari. La questione approda in cassazione, dove le società affidano al giudice di legittimità cinque motivi, tra cui la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta prioritariamente il secondo motivo, di carattere preliminare, con cui si censura la ritenuta formazione del giudicato interno su uno degli argomenti del ricorso introduttivo. Il Collegio ricorda che la mancata impugnazione di affermazioni contenute nella sentenza dà luogo a giudicato solo se le stesse costituiscano capi autonomi, risolutivi di questioni controverse, e non mere argomentazioni o valutazioni di presupposti di fatto. Nella specie, le società avevano contestato integralmente i presupposti della maggiore tassazione: il motivo è pertanto fondato.

Il giudice di legittimità precisa però che la C.t.r., pur avendo ritenuto sceso il giudicato, ha comunque motivato nel merito e che tali ulteriori argomentazioni costituiscono rationes decidendi, e non obiter dicta, con l’effetto di non assorbire gli ulteriori motivi di ricorso.

Passando al terzo motivo, la Corte esamina il rapporto tra le due discipline fiscali invocate. Rileva che l’art. 89, comma 5, t.u.i.r. fissa la regola generale secondo cui gli interessi attivi concorrono al reddito secondo la remunerazione pattuita per iscritto, presumendosi in difetto la fruttuosità al saggio legale. L’art. 110, comma 7, t.u.i.r. deroga a tale principio e pone l’accento sul valore normale, indipendentemente dall’effettività del corrispettivo pattuito. Poiché uno dei soggetti coinvolti nel finanziamento ha sede estera, la disciplina speciale applicabile è quella del transfer pricing: l’infruttuosità pattuita o il tasso inferiore al mercato è pertanto ininfluente.

La Corte disattende poi la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, con la quale le ricorrenti lamentavano la disparità di trattamento rispetto al transfer pricing domestico, escluso dall’ambito applicativo dell’art. 110. Richiama la giurisprudenza unionale (Hornbach-Baumarkt, causa C-382/16; Pizzrotti, causa C-558/19), che ha riconosciuto legittime le restrizioni alle libertà fondamentali giustificate dall’esigenza di una equilibrata ripartizione del potere impositivo tra Stati membri, purché proporzionate e sempre che il contribuente sia posto in condizione di provare le ragioni commerciali interne al gruppo. Ricorda altresì che non sussiste un diritto all’automatico rinvio allorché il senso della norma sia chiarito dalla giurisprudenza (teoria dell’acte clair).

Il quarto motivo è infine fondato e assorbe il quinto. La Corte individua il corretto criterio di ripartizione dell’onere probatorio: spetta all’Amministrazione finanziaria provare l’esistenza di transazioni infragruppo a un prezzo apparentemente inferiore al valore normale; sul contribuente grava invece l’onere di dimostrare che le transazioni siano avvenute a valori di mercato, ovvero che lo scostamento sia dipeso da ragioni commerciali interne al gruppo. Il giudice di merito deve procedere in due fasi: verificare se l’Ufficio abbia dato la prova della comparabilità dei tassi applicati, con riguardo al credit rating del debitore e alle caratteristiche dei finanziamenti; e valutare la prova contraria offerta dal contribuente. La C.t.r., pur richiamando correttamente la giurisprudenza, non ne ha fatto puntuale applicazione, omettendo l’accertamento in fatto demandatole.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *