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Accesso difensivo e demansionamento: necessario il nesso di strumentalità (TAR Puglia n. 188 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990, l’istanza di accesso non può limitarsi a un generico riferimento a esigenze probatorie e difensive, ma deve superare un rigoroso e motivato vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare. Il requisito della strumentalità deve sussistere in concreto e la sua assenza legittima il diniego, anche laddove l’esigenza difensiva sia stata puntualmente rappresentata. Nel bilanciamento tra accesso difensivo e tutela della riservatezza dei terzi, non trovano applicazione i criteri della stretta indispensabilità o dell’indispensabilità, bensì il criterio generale della “necessità” ai fini della cura e della difesa di un proprio interesse giuridico.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente dell’ASL Bari con qualifica di infermiere, lamentava di essere stato adibito a mansioni inferiori presso l’UOC di Medicina Interna dell’Ospedale Di Venere, a causa della carenza di personale di supporto. Con istanza del 10 marzo 2025, chiedeva l’accesso a una serie di documenti (pianta organica, elenco turni, registro presenze, ordini di servizio e altre comunicazioni interne) finalizzato a comprovare l’asserito demansionamento e a tutelarsi in giudizio. L’ASL accoglieva parzialmente l’istanza, negando l’accesso ai documenti contenenti dati personali di terzi e ritenendo la restante documentazione priva del necessario nesso di strumentalità con la situazione da tutelare.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente ricondotto la fattispecie all’accesso difensivo di cui all’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990, richiamando i principi espressi dall’Adunanza plenaria n. 4 del 2021. Tale pronuncia esclude che sia sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie e difensive, richiedendo invece un rigoroso vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da tutelare. Il Collegio ha riconosciuto che il ricorrente aveva precisato le proprie esigenze difensive, ma ha evidenziato come, nella fattispecie, difetti proprio il requisito della strumentalità. Il demansionamento, infatti, si fonda sulla concreta adibizione a mansioni inferiori, a prescindere da eventuali situazioni di deficit organico. Ne consegue l’insussistenza del nesso di strumentalità tra gli atti richiesti (ordini di servizio, note, segnalazioni sulla carenza di personale) e l’interesse tutelato, con conseguente legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione.

Quanto al diniego di ostensione dell’elenco dei turni e del registro delle presenze, il Tribunale ha ritenuto corretto il bilanciamento operato dall’ASL con la tutela della riservatezza dei terzi. Richiamando nuovamente l’Adunanza plenaria n. 4 del 2021, il TAR ha precisato che, nel bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza, il criterio applicabile non è quello della stretta indispensabilità (riferito ai dati sensibili) né quello dell’indispensabilità e parità di rango (per i dati supersensibili), ma quello generale della “necessità” ai fini della cura e difesa di un interesse giuridico, tendenzialmente prevalente sulla riservatezza solo a condizione che sussistano i presupposti generali dell’accesso difensivo. Nel caso di specie, il difetto del nesso di strumentalità ha reso legittima la prevalenza della riservatezza, confermando la correttezza del diniego. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite per la natura degli interessi coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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