Motivazione apparente della CTR sull’onere probatorio e omessa pronuncia sulle sanzioni (Cass. civ. Sez. V n. 1723 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità, per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, la sentenza che, a fronte della perdita incolpevole delle scritture contabili, ometta di esaminare l’idoneità probatoria della documentazione alternativa prodotta dal contribuente e si limiti ad affermare il principio dell’onere della prova, senza chiarire le ragioni del proprio convincimento. La motivazione apparente ricorre quando il ragionamento non consente di comprendere le basi della decisione e non raggiunge il minimo costituzionale. Integra inoltre omessa pronuncia, ex art. 112 cod. proc. civ., l’omesso esame dell’eccezione di non punibilità delle violazioni per forza maggiore ex art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997.
Il Fatto
La società contribuente, operante nella progettazione e realizzazione di componenti in plastica, riceveva un avviso di accertamento per il 2009 con cui l’Ufficio recuperava a tassazione costi ritenuti non documentati ai fini Irap e maggiore Iva su operazioni non documentate, oltre sanzioni.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, dando atto dell’impossibilità di documentare alcune poste per l’incendio che aveva distrutto l’opificio e la documentazione contabile in esso custodita. La CTR, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia, confermando la pretesa impositiva sul presupposto che la perdita incolpevole non esonerasse dall’onere della prova. La società ricorre per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente l’eccezione di estensione del giudicato esterno formatosi, per mancata impugnazione, su altra sentenza della CTR relativa alla non debenza delle sanzioni. L’eccezione è disattesa: difetta l’identità soggettiva, essendo parte nel diverso giudizio anche altra società, e difetta l’identità del rapporto giuridico, poiché in quel giudizio si controverteva di riprese ai fini Ires, mentre qui vengono in rilievo riprese Irap e Iva.
Nel merito, il primo motivo è accolto. La Corte ricostruisce il vizio di motivazione apparente: la sentenza è nulla quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione per argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. È richiamato il costante orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e n. 22232 del 2016.
La CTR ha accolto l’appello applicando il principio di ripartizione dell’onere probatorio, con richiamo a Cass. n. 5182 del 2011. Tale argomentazione non è però centrata sull’oggetto del contendere, costituito dalla verifica dell’idoneità probatoria della documentazione alternativa prodotta dalla contribuente sin dal primo grado: dichiarazione sostitutiva di atto notorio con allegata relazione di revisione, fattura di un fornitore e spese telefoniche. La motivazione è quindi inidonea a rendere palese la ratio decidendi rispetto alle censure e al thema decidendum.
L’accoglimento del primo motivo assorbe i motivi dal secondo al quinto. È invece fondato il sesto: la CTR ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inapplicabilità delle sanzioni per forza maggiore. La Corte ribadisce che l’omesso esame di specifiche eccezioni rilevanti integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., fatto valere ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., con richiamo a Cass. n. 27566 del 2018 e Cass. n. 28308 del 2017.
La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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