Cambio destinazione d’uso da deposito a residenza richiede permesso di costruire (TAR Lombardia n. 1127 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mutamento di destinazione d’uso di locali seminterrati adibiti a deposito e archivio verso la destinazione residenziale/abitativa non è urbanisticamente irrilevante. Esso comporta un aumento del carico urbanistico e configura un intervento di ristrutturazione edilizia, con conseguente necessità del permesso di costruire. È pertanto legittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione comunale dichiara l’inefficacia della CILA presentata per la trasformazione di un locale, quando l’intervento necessitava di un titolo edilizio maggiore. La dichiarazione di inefficacia non è atto atipico, ma esplicazione della generale potestà di vigilanza spettante al Comune in materia edilizia. Solo il cambio di destinazione fra categorie edilizie omogenee non richiede il permesso di costruire.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un’unità immobiliare, presentava in data 3 agosto 2020 una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata ex art. 6 d.P.R. 380/2001 per il recupero di vani e locali seminterrati, qualificando l’intervento come manutenzione straordinaria. Le opere prevedevano la trasformazione di locali adibiti a deposito (categoria C2) e archivio in residenza, con soggiorno, cottura, bagno e camera. Eseguiti i lavori, il Comune di Milano qualificava l’intervento come ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001 e dichiarava l’inefficacia della CILA, contestando anche la mancanza del progetto sul contenimento energetico e della verifica della “visione da lontano” ex art. 106 del regolamento edilizio comunale.

Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo la carenza di potere dell’Amministrazione di dichiarare l’inefficacia della CILA e contestando la qualificazione dell’opera.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia rammenta in via liminare che l’atto gravato è esplicazione della generale potestà di vigilanza spettante all’Autorità comunale in materia edilizia. La dichiarazione di inefficacia della CILA non costituisce atto atipico, ma integra gli esiti dei munera di verifica e controllo delle legittimità delle opere, precludendo al comunicante di dare avvio o proseguire l’edificazione.

Il Collegio richiama il quadro normativo del d.P.R. 380/2001: l’art. 23-ter definisce il mutamento rilevante di destinazione d’uso come ogni forma di utilizzo diversa da quella originaria, anche senza opere, purché comporti l’assegnazione a una diversa categoria funzionale, tra cui residenziale e produttiva. Nella specie, i vani seminterrati avevano destinazione inequivoca a deposito e archivio, senza che alcun titolo successivo ne legittimasse un uso diverso.

Ne deriva che l’intervento, volto a trasformare archivi e depositi in residenza, non poteva realizzarsi mediante semplice CILA né SCIA ordinaria, qualificandosi come ristrutturazione edilizia. Il TAR richiama la giurisprudenza secondo cui la trasformazione di un locale interrato in vano residenziale configura un ampliamento della superficie residenziale e della relativa volumetria, con aumento del carico urbanistico.

La destinazione produttiva originaria, comprensiva di deposito-magazzino, è stata mutata in residenziale: tale passaggio, indipendentemente dall’esecuzione di opere, integra una modificazione edilizia incidente sul carico urbanistico e impone il permesso di costruire. La disposizione di servizio n. 3/2018 si appalesa coerente con tali principi.

Il rigetto delle prime doglianze è sufficiente al rigetto complessivo del gravame, esimendo dallo scrutinio del quinto motivo, in ossequio al principio per cui è sufficiente che almeno una delle ragioni ostative resista all’esame del giudice. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *