Diffida ripetitiva e silenzio inadempimento della pubblica amministrazione (TAR Campania n. 8477 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione è inammissibile quando l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso risulti già consumato da una precedente determinazione, non impugnata, e la successiva diffida non introduca elementi completamente nuovi. L’adozione di solleciti ripetitivi non riapre l’obbligo di provvedere, salvo che essi sottopongano all’amministrazione istanze autonome e non mere contestazioni della decisione già assunta. La diffida che si limiti a censurare la precedente risposta negativa, contestando un atto di asservimento o richiamando una pronuncia del giudice ordinario, integra una sostanziale richiesta di autotutela, che non fa sorgere alcun nuovo obbligo di provvedere.

Il Fatto

Un privato, comproprietario di una strada nel territorio di un Comune, agisce per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’ente su una diffida con cui aveva rappresentato la natura privata del bene e chiesto di interdire il traffico veicolare, domandando anche il risarcimento del danno da ritardo. Il rapporto tra le parti era già stato oggetto di contenzioso civile, definito con una sentenza del Tribunale che aveva rigettato le tesi dell’amministrazione circa un possesso ultratrentennale sulla strada.

Il Comune, dopo alcune diffide, aveva fornito riscontro con una nota nella quale richiamava un atto di asservimento del 1981 e le prescrizioni di una concessione edilizia, reputando legittimo il transito. Tale nota non era stata impugnata. La questione giunge al giudice amministrativo per stabilire se la diffida successiva imponga all’ente un nuovo obbligo di provvedere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione del Comune e dichiara il ricorso inammissibile. L’amministrazione aveva già riscontrato negativamente le precedenti istanze con la nota richiamata, non impugnata, con la quale dava conto del sopralluogo eseguito e della documentazione acquisita, confermando l’esistenza dell’atto di asservimento del 1981.

La successiva diffida non può qualificarsi come nuova e diversa, perché ha sempre ad oggetto la medesima richiesta di interdizione al traffico veicolare della stradina. Né la contestazione dell’atto di asservimento, né il richiamo alla pronuncia del Tribunale, né la dedotta insussistenza di una servitù di uso pubblico valgono a imporre un nuovo obbligo di provvedere.

Tali profili avrebbero dovuto costituire motivi di impugnazione della nota recante la risposta già fornita, ma non possono far sorgere un nuovo obbligo sulla medesima fattispecie. La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, quando l’obbligo di provvedere sia stato consumato da un provvedimento espresso e non impugnato, i successivi solleciti non lo riaprono, salvo che introducano elementi completamente nuovi.

Nel caso concreto non emergono elementi completamente nuovi, ma solo argomentazioni volte a contestare la precedente decisione. L’istanza va quindi qualificata come sostanziale richiesta di autotutela rispetto alla determinazione negativa già adottata, che non fa sorgere alcun obbligo di provvedere. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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