Il curatore fallimentare è soggetto obbligato alla bonifica e l’intervento sostitutivo ex art. 250 TUA non richiede la comunicazione di avvio (TAR Lombardia n. 3642 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma ha efficacia ex tunc, salvo che per i rapporti esauriti, e non incide sugli atti per i quali sia già maturato il termine di impugnazione. Il curatore fallimentare, quale detentore del sito inquinato, è soggetto agli obblighi di bonifica e non è assimilabile al proprietario incolpevole, sicché l’intervento sostitutivo del comune ai sensi dell’art. 250 d.lgs. n. 152/2006 è legittimo anche ove manchi la comunicazione di avvio del procedimento, nel caso in cui le interlocuzioni tra le parti non siano mai cessate. La mera mancata conclusione delle attività di bonifica, indipendentemente dall’accertamento dell’elemento soggettivo dell’inadempimento, integra la fattispecie dell’intervento d’ufficio. Il finanziamento regionale per la caratterizzazione di un sito inquinato, determinato in via provvisoria e prudenziale, non richiede la prova della sua proporzionalità da parte del soggetto inadempiente.

Il Fatto

Il Fallimento di una società, già proprietaria di un’area un tempo sede di raffineria e deposito di prodotti petroliferi, ha impugnato gli atti con cui il Comune e la Regione hanno finanziato gli interventi di caratterizzazione integrativa del cosiddetto “Lotto E”. Il piano di caratterizzazione, risalente al 2011, era rimasto inattuato; la curatela aveva addotto quale ostacolo la mancata autorizzazione ministeriale alla dismissione dei serbatoi, condizionata a sua volta dalle verifiche dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nel 2018 la revoca della licenza fiscale aveva rimosso tale impedimento, senza che la procedura concorsuale avesse dato impulso alle attività di bonifica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il primo motivo, affermando che l’effetto ex tunc della sentenza della Corte costituzionale n. 160/2023, dichiarativa dell’illegittimità dell’art. 5 della legge regionale n. 30/2006, non travolge gli atti ormai inoppugnabili: la determinazione comunale del 2011 e l’ordinanza provinciale del 2014 erano state conosciute e, quanto alla seconda, anche impugnate con esito di improcedibilità. Quanto alla delibera di Giunta regionale, essa non richiamava la norma caducata, fondandosi direttamente sull’art. 250 del d.lgs. n. 152/2006.

Con motivazione congiunta sui motivi secondo e terzo, il TAR ha escluso l’incompetenza del Comune a richiedere le risorse regionali, quale potere strumentale rispetto alla sua attribuzione primaria di intervento d’ufficio in caso di inerzia dei soggetti obbligati. Ha poi ritenuto insussistente il vizio di mancata comunicazione di avvio del procedimento, valorizzando la continuità delle interlocuzioni tra la curatela e le amministrazioni, dalle quali emergeva la reale causa dell’inadempimento: non già il preteso ostacolo autorizzatorio, ma la dichiarata scarsità di risorse finanziarie della procedura.

Il Collegio ha richiamato il principio per cui la curatela fallimentare è tenuta alla bonifica in quanto detentrice del sito, come già affermato dall’Adunanza Plenaria n. 3/2021 e dalla successiva giurisprudenza, con la conseguenza che la sua posizione non coincide con quella del proprietario incolpevole. Ha aggiunto che la qualificazione come sito orfano prescinde dall’accertamento di una colpa del proprietario, essendo sufficiente la mera inerzia oggettiva, come già deciso dalle sentenze sulle altre porzioni del compendio.

Riguardo al quarto motivo, la Corte ha disatteso la censura di sviamento e quella relativa alla mancanza dei presupposti per il finanziamento, osservando che la delibera impugnata costituiva solo un atto di programmazione delle risorse, con verifica dei requisiti demandata alla successiva fase di impegno finanziario-contabile. Il quinto motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile per genericità, non avendo la ricorrente dimostrato la sproporzione dell’importo finanziato, comunque stimato in via prudenziale in attesa dell’aggiornamento del piano di caratterizzazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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