Decadenza dai contributi PAC per superfici detenute sine titulo (TAR Lazio n. 2437 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di aiuti comunitari al settore agricolo, la presentazione delle domande uniche di pagamento per superfici detenute senza alcun valido titolo di conduzione integra la clausola di elusione di cui all’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2016 e la decadenza dai benefici ex art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, essendo sufficiente la non veridicità del contenuto della dichiarazione. La risoluzione del contratto di compravendita con patto di riservato dominio, contenuta in sentenza provvisoriamente esecutiva, fa venir meno il titolo legittimante il possesso dalla pubblicazione della pronuncia, e l’eventuale inadempimento del difensore è privo di rilievo ai fini dell’accertamento dell’Agenzia. L’Amministrazione non è tenuta a un supplemento istruttorio quando disponga di una segnalazione fondata su pronuncia del giudice civile. La decadenza totale dagli aiuti e il recupero delle somme percepite non richiedono la verifica della sussistenza dell’elemento soggettivo in capo al beneficiario.

Il Fatto

Una società agricola impugnava davanti al TAR Lazio la nota con cui AGEA aveva accertato un credito per indebita percezione di contributi comunitari relativi al Regime di Pagamento Unico per le campagne 2018, 2019, 2020 e 2021, pari a euro 52.735,83 oltre interessi, intimando la restituzione.

La contestazione nasceva dal fatto che la società aveva dichiarato nelle domande uniche superfici che risultavano di proprietà di ISMEA in forza di una sentenza del Tribunale civile che aveva dichiarato la parziale nullità del conferimento del fondo e la risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio. Con motivi aggiunti la ricorrente impugnava l’atto di rettifica, che elevava l’importo richiesto a euro 135.447,41 per mero errore materiale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del rapporto negoziale originario e rileva che la società ricorrente non ha mai contestato l’assenza di un valido titolo giuridico al possesso del terreno. La sentenza civile, in quanto provvisoriamente esecutiva, aveva prodotto i propri effetti sin dalla pubblicazione in cancelleria, facendo venire meno ogni titolo legittimante e rendendo il possesso esercitato sine titulo.

Quanto alla dedotta ignoranza della pronuncia, il Tribunale osserva che la conoscenza legale si perfeziona per effetto del deposito e della pubblicazione ai sensi dell’art. 133 c.p.c., restando irrilevanti eventuali inadempimenti del difensore, destinati ad avere rilievo in altre sedi. La ricorrente, per altro verso, aveva comunque presentato le domande uniche per il 2020 e il 2021 dopo avere ceduto il ramo d’azienda e concesso in affitto il fondo a terzi.

Sul versante dell’istruttoria, il Collegio ritiene che la segnalazione del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare, fondata su notizie oggettivamente circostanziate e su una pronuncia del giudice civile, non richiedesse ulteriori approfondimenti, né la memoria di controdeduzioni della parte aveva fornito indicazioni utili a un supplemento. L’Amministrazione ha quindi correttamente applicato la clausola di elusione e la decadenza per dichiarazione non veritiera.

Il Collegio richiama le successive pronunce assolutorie del giudice penale, che avevano valorizzato il differimento del rilascio del fondo al termine dell’annata agraria, e ne condivide la motivazione quanto alla legittima disponibilità dei terreni. Ritiene tuttavia che al momento dell’adozione del provvedimento, antecedente a tali pronunce, AGEA non disponesse di alcun atto che escludesse gravi indizi di reato. Sui motivi aggiunti, l’atto di rettifica viene giudicato sufficientemente motivato quanto alle poste introdotte.

Ricorso e motivi aggiunti sono quindi rigettati, con compensazione delle spese di giudizio in ragione della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *