Motivazione generica illegittima nel diniego di deroga urbanistica per casa del commiato (Cons. Stato n. 6712 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego comunale di deroga agli strumenti urbanistici, pur costituendo espressione di ampia discrezionalità amministrativa, è illegittimo per difetto di motivazione quando si risolva in enunciazioni di carattere generale, prive di una valutazione riferita al progetto concretamente presentato. La deroga prevista dall’art. 4, comma 3-bis, l.r. n. 34/2008 opera come disposizione autonoma rispetto alla disciplina della fascia di rispetto cimiteriale e consente la collocazione delle strutture per il commiato nei centri abitati. L’annullamento giurisdizionale per vizio motivazionale non produce un effetto conformativo tale da azzerare la residua discrezionalità dell’amministrazione, che resta libera nel riesame purché sorretta da specifiche ragioni.
Il Fatto
Una società presenta al Comune istanza di permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso di un locale commerciale in casa del commiato. Con delibera consiliare il Comune rigetta l’istanza. La società impugna il diniego davanti al TAR Puglia, deducendo il difetto di motivazione della delibera e del presupposto parere della ASL, oltre allo sconfinamento di quest’ultima in valutazioni urbanistiche. Il Comune eccepisce l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati.
Il TAR accoglie il ricorso e annulla la delibera per difetto di motivazione, ravvisando il medesimo vizio anche nel parere sanitario. Il Comune appella la sentenza, contestando l’invasione della sfera discrezionale e la ritenuta genericità delle ragioni del diniego.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. I primi sei motivi, trattati congiuntamente perché fondati sul medesimo assunto dell’ampia discrezionalità pianificatoria, sono infondati: il diniego impugnato è generico, limitandosi a enunciazioni generali senza valutazione del caso concreto.
Il provvedimento richiama un precedente diniego e un orientamento giurisprudenziale entrambi anteriori alla novella del 2020 (l.r. n. 16/2020), che consente espressamente la deroga nei centri abitati. Il parere della ASL è parimenti generico: si limita a richiamare una data interpretazione normativa senza considerazioni sulla fattispecie concreta. La parte propriamente motivazionale della delibera si esaurisce nell’affermare che la deroga deve essere oggetto di attenta ponderazione, senza null’altro specificare.
Quanto all’effetto conformativo lamentato dal Comune, la Corte esclude che l’annullamento per vizio motivazionale vincoli l’ente a un esito positivo del riesame. La sentenza si limita ad annullare il diniego e a offrire un’interpretazione delle norme diversa da quella della ASL, restando ferma la discrezionalità comunale, purché adeguatamente motivata.
Il motivo sull’inammissibilità per difetto di contraddittorio è respinto: il riferimento ai residenti nell’area interessata non radica una posizione di vantaggio immediato e diretto idonea a qualificarli come controinteressati. Il criterio della mera vicinitas non attribuisce un interesse giuridico qualificato. Le censure su proporzionalità, ragionevolezza e precauzione sono generiche e ripetitive. L’appello è respinto, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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