Cancellazione elenchi operai agricoli senza obbligo motivazione e onere probatorio lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7079 del 15.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti di cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli costituiscono atti rigidamente vincolati alla regola del rapporto obbligatorio e di natura meramente ricognitiva. Essi sono pertanto sottratti all’obbligo di motivazione sancito dall’art. 3 della legge n. 241/1990, poiché la motivazione non è rilevante rispetto alla funzione dell’atto: decisivo è soltanto che il comportamento dell’ente si sia o meno uniformato al vincolo obbligatorio che sorge dalla legge al verificarsi dei presupposti di fatto. Qualora l’INPS, a seguito di controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro presupposto dell’iscrizione, viene meno la funzione di agevolazione probatoria dell’iscrizione stessa: grava allora sul lavoratore l’onere di provare esistenza, durata e natura onerosa del rapporto, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., con esito sfavorevole in caso di persistenza del dubbio.

Il Fatto

Il lavoratore agiva in giudizio per ottenere la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 2011, dai quali era stato cancellato all’esito di un accertamento ispettivo condotto dall’INPS. L’ente previdenziale aveva disconosciuto le giornate lavorative svolte presso un’azienda agricola.

Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda. La Corte d’appello di Bari aveva confermato la decisione, ritenendo che gravasse sul lavoratore l’onere di provare sussistenza e durata del rapporto disconosciuto e che al provvedimento di cancellazione non fosse applicabile la disciplina dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, concernenti la denunciata violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 della legge n. 241/1990. La Corte ha richiamato il precedente Cass. n. 1295 del 2023, reso in fattispecie sovrapponibile, e la giurisprudenza Cass. nn. 27655 e 35548 del 2022.

La questione centrale attiene alla natura degli atti di gestione delle obbligazioni previdenziali. Nella specie si contrappongono la pretesa dell’iscritto a mantenere l’iscrizione, per accedere alle prestazioni, e l’obbligo dell’ente di assicurare l’effettività dell’attività lavorativa. Per la Corte non si configura alcuna potestà discrezionale né una posizione di interesse legittimo: all’attività agricola subordinata corrisponde il diritto all’iscrizione, all’accertamento della sua insussistenza consegue la cancellazione.

Vertendosi in materia di obbligazioni di natura pubblica che nascono ex lege, la funzione del procedimento amministrativo è di natura meramente ricognitiva. L’ente può sempre prendere una diversa posizione in ordine al contenuto dell’obbligazione, anche in giudizio, non essendo vincolato da atti precedenti ma solo alla legge del rapporto, come affermato da Cass. n. 2804 del 2003. Da ciò deriva la sottrazione degli atti all’obbligo di motivazione. L’assicurato non può fondare la pretesa giudiziale sulla carente motivazione del provvedimento, potendo semmai far valere il diritto al risarcimento dei danni.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito il principio consolidato secondo cui la funzione di agevolazione probatoria dell’iscrizione viene meno quando l’INPS disconosca il rapporto. Il lavoratore ha allora l’onere di provare esistenza, durata e natura onerosa del rapporto. La Corte ha precisato che l’affermazione di Cass. S.U. n. 1133 del 2000 va intesa nel senso che l’agevolazione vale solo sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non potendo giustificare un’inversione dell’onere della prova a carico dell’ente.

Infine, il quarto motivo è stato rigettato. I giudici territoriali avevano disatteso la richiesta di prova testimoniale sul rilievo che il giudizio di inammissibilità del primo giudice non era stato specificamente censurato. La Corte ha confermato che la parte deve dolersi della mancata ammissione con apposito motivo di gravame (Cass. n. 4717 del 2014) e che la mancata ammissione per difetto di rilevanza va denunciata con puntuale indicazione della decisività delle circostanze. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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