L’art. 232 cod. proc. civ. non impone la prova delegata e l’assenza all’interrogatorio è valutata con gli altri elementi istruttori (Cass. civ. Sez. 2 n. 10685 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura soltanto quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui gravava secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. La mancata comparizione della parte all’udienza fissata per l’interrogatorio formale non determina automaticamente la soccombenza: la confessione è solo eventuale e il giudice può ritenerla, valutato ogni altro elemento di prova. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. ricorre solo se manca qualsiasi provvedimento sulla domanda o eccezione; l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie e l’interpretazione del contratto sono estranee al sindacato di legittimità, salvo i limiti del vizio di motivazione.

Il Fatto

Una società attrice proponeva ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. dinanzi al Tribunale di Genova per ottenere la condanna di un’impresa individuale al pagamento di un corrispettivo per attività di riprese e montaggio video. L’impresa convenuta negava di aver conferito l’incarico e di aver ricevuto le prestazioni, eccependo anche la mancata determinazione del prezzo, elemento essenziale del contratto. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello confermava la decisione, valorizzando la mancata comparizione della titolare dell’impresa all’interrogatorio formale e le risultanze testimoniali e documentali.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando i tre motivi di censura. In primo luogo, ha dichiarato inammissibile la doglianza per omesso esame di un fatto decisivo, in quanto la doppia pronuncia conforme di merito determina l’operatività dello sbarramento di cui all’art. 360, quinto comma, cod. proc. civ. La Corte ha inoltre precisato che il sindacato sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale” e che le censure della ricorrente miravano a ottenere una rivisitazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 232 cod. proc. civ. La scelta di non disporre la prova delegata è rimessa alla discrezionalità del giudice e la conseguenza dell’assenza della parte non è automatica. La Corte d’Appello ha correttamente valutato l’assenza come elemento indiziario, ma ha fondato la decisione su un complesso di risultanze istruttorie, testimoniale e documentali, partitamente esaminate.

Infine, la Corte ha respinto il terzo motivo relativo alla violazione dell’art. 2697 cod. civ., rilevando che la ricorrente non deduceva un’erronea allocazione dell’onere probatorio, ma contestava l’interpretazione e la valorizzazione delle emergenze istruttorie, attività propriamente riservata al giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 380-bis cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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