Cancellazione sanzione disciplinare militare: vietato rivalutare la sanzione già cancellata (TAR Calabria n. 11 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo ex art. 1369 cod. ord. mil., l’Amministrazione non può fondare il rigetto dell’istanza sulla rivalutazione di una precedente sanzione già cancellata dalla documentazione personale, né trarre dalla sua esistenza conseguenze automatiche negative. L’istituto opera alla stregua di una riabilitazione e impone di valutare il comportamento successivo all’ultima sanzione oggetto dell’istanza. Il militare che, dopo aver beneficiato della cancellazione, incorra in una nuova sanzione si trova nella stessa posizione di chi vi incorra per la prima volta. Il provvedimento che recepisce solo i pareri contrari, omettendo di esternare le ragioni della prevalenza su quelli favorevoli espressi dagli stessi organi gerarchici a pochi giorni di distanza, è affetto da eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente, Maresciallo Capo dei Carabinieri, riveste da anni l’incarico di Comandante di Stazione ed è stato costantemente qualificato “superiore alla media” nelle note caratteristiche. Dopo una sanzione disciplinare del 2016, cancellata nel 2020 ai sensi dell’art. 1369 cod. ord. mil., ha subito nel 2022 la sanzione della consegna semplice. Decorsi due anni, ha chiesto la cessazione degli effetti di quest’ultima.
Nel procedimento tre organi gerarchici hanno dapprima espresso pareri favorevoli e, pochi giorni dopo, pareri di segno opposto senza alcuna motivazione del mutamento. Il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza con determina del 18.12.2024, valorizzando la precedente sanzione cancellata e il rendimento ritenuto discontinuo. Il ricorrente ha impugnato la determina davanti al TAR Calabria, che in sede cautelare aveva sospeso il provvedimento ordinando il riesame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ratio riabilitativa dell’art. 1369 cod. ord. mil. Una volta intervenuta la dichiarazione di inefficacia, l’Amministrazione non può ricollegare alla sanzione alcuna conseguenza automatica negativa. Diversamente, la cancellazione sarebbe priva di utilità e la nuova sanzione finirebbe per configurare una sorta di recidiva, inammissibile perché fondata su una sanzione ormai eliminata dalla documentazione personale.
Su questa base il TAR accoglie il terzo motivo: il Ministero, attribuendo “rilevanza pregnante” al fatto che il militare fosse incorso in una nuova sanzione dopo il provvedimento favorevole del 2020, ha in realtà rivalutato i fatti sottesi alla sanzione già cancellata, lasciando che il suo “spettro” condizionasse negativamente la valutazione del 2024. Poiché la cancellazione produce effetti ex nunc, dal 2020 quegli effetti giuridici erano eliminati e non potevano influire sulla nuova determinazione.
Il Collegio rileva inoltre una contraddittorietà intrinseca: il provvedimento del 2020 aveva positivamente accertato il ravvedimento e il buon rendimento del militare. Richiamare quel precedente o conferma il recupero già riconosciuto, o risulta illogico e incompatibile con la decisione di negare il beneficio. Ne deriva la fondatezza anche del secondo motivo.
Quanto al primo motivo, i pareri espressi nel procedimento hanno dato conto di un immotivato mutamento di giudizio: gli stessi tre organi gerarchici si sono pronunciati in senso favorevole e poi contrario a pochi giorni di distanza, senza spiegare le ragioni del revirement. Il Ministero, pur potendo discostarsi da pareri non vincolanti, era tenuto a esternare le ragioni della prevalenza dei pareri contrari su quelli favorevoli, tanto più che gli stessi pareri sfavorevoli riconoscevano un graduale miglioramento del rendimento e della condotta.
Infine, il TAR distingue i giudizi ex art. 1026 cod. ord. mil. da quelli ex art. 1369 cod. ord. mil.: la mancata attribuzione della qualifica “eccellente” non implica assenza di ravvedimento, poiché la valutazione caratteristica assolve finalità più ampie e diverse. Il ricorso è accolto e la determina annullata, con condanna del Ministero alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.