Improcedibile il ricorso per ottemperanza se il creditore procede con l’esecuzione mobiliare (TAR Calabria n. 792 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto per l’esecuzione di un titolo esecutivo formato nei confronti di una pubblica amministrazione è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, il creditore abbia avviato l’esecuzione mobiliare presso terzi e il giudice dell’esecuzione abbia emesso l’ordinanza di assegnazione delle somme. La cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. presuppone la prova documentale del pieno soddisfacimento del credito, che non può desumersi dalla sola ordinanza di assegnazione. I rimedi esecutivi ordinari e il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo possono essere esperiti in via cumulativa o alternativa, con il solo limite del divieto di conseguire due volte le stesse somme.

Il Fatto

Il ricorrente agisce in ottemperanza per l’esecuzione integrale di due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Reggio Calabria, divenuti definitivi perché non opposti e muniti di formula esecutiva, con i quali l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria è stata condannata al pagamento di somme parzialmente corrisposte a seguito di esecuzione mobiliare. Residua un credito ancora non soddisfatto.

L’Azienda, ritualmente evocata, non si costituisce. Dopo un’ordinanza istruttoria e un differimento richiesto dal ricorrente, questi deposita una dichiarazione con cui rappresenta di avere avviato nelle more il pignoramento presso terzi e di avere ottenuto dal giudice dell’esecuzione l’ordinanza di assegnazione delle somme, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna dell’Azienda alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il mancato deposito dell’ordinanza di assegnazione e, soprattutto, della prova dell’intervenuto pagamento non consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Manca, infatti, la prova documentale del recente e pieno soddisfacimento del credito residuo, che non può essere sostituita dalla semplice allegazione della parte.

La richiesta del procuratore viene allora qualificata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Da qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che sanziona la sopravvenuta mancanza dell’interesse a una pronuncia di merito.

Sul regolamento delle spese il Tribunale segue un indirizzo consolidato: i rimedi esecutivi ordinari e il rimedio dell’ottemperanza davanti al giudice amministrativo possono essere esperiti entrambi, in via cumulativa o alternativa. L’unico limite è costituito dall’impossibilità di conseguire due volte le stesse somme. Ne deriva che le spese della procedura rimasta infruttuosa, anticipate dal creditore, restano a suo carico.

Il Collegio richiama sul punto Cons. St., sez. IV, n. 6362 del 2004, Cons. St., sez. V, n. 5788 del 2001 e Cons. St., sez. IV, n. 1233 del 2000, oltre a TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 3511 del 2024 e TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 308 del 2017. Le spese di giudizio sono pertanto dichiarate non ripetibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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