Inammissibile il ricorso che chiede una nuova valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. III n. 20520 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito e a sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove è inammissibile, non essendo consentito al giudice di legittimità sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito, quando la motivazione risulti adeguata, non meramente apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico. La censura di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia è ammissibile, nell’ambito dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ratione temporis applicabile, solo nei rigorosi limiti in cui residua il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. La doglianza di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia disatteso una specifica regola di valutazione della prova, non già che abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento. L’inammissibilità del ricorso, in procedimento avviato con proposta di definizione accelerata, comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. e l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Il Fatto

La ricorrente, impiegata, era rimasta vittima di un investimento stradale mentre si recava al lavoro. Aveva quindi convenuto in giudizio, davanti al Giudice di pace, l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo la condanna al risarcimento del danno.

Il Giudice di pace aveva rigettato la domanda. L’appello proposto dalla danneggiata era stato respinto dal Tribunale con sentenza del 17 marzo 2022. Avverso tale pronuncia la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. La compagnia assicuratrice non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato a trattazione con proposta di definizione accelerata per manifesta improcedibilità e inammissibilità; la ricorrente ha chiesto la decisione del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa processuale. La ricorrente, dopo aver chiesto la decisione del giudizio, non ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., omettendo ogni rilievo avverso le questioni di inammissibilità indicate nella proposta di definizione accelerata. Ciò non esime il Collegio dall’esame del ricorso.

La proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ. aveva prospettato plurimi profili di inammissibilità. Il Collegio, scegliendo la questione più liquida, incentra la decisione sull’inammissibilità dei motivi in relazione alla loro intestazione e formulazione, ritenendo superate, per sopravvenuta giurisprudenza, le questioni relative alla completezza formale del provvedimento impugnato.

Il primo motivo è formulato per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ed evoca l’art. 115 cod. proc. civ.. La Corte lo ritiene inammissibile: al di là dell’evocazione di un parametro non più esistente se non nei limiti del n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., esso chiede una rivisitazione complessiva della sentenza di primo grado e dell’intero processo di merito, dolendosi perfino della mancata ammissione, in appello, di un ulteriore teste.

Il secondo e il terzo motivo sono affetti da pressoché totale carenza di specificità, perché non richiamano espressamente alcun parametro tra quelli dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., limitandosi a riferirsi agli artt. 2697 e 116 cod. proc. civ., e non individuano un chiaro nucleo di censure se non in via meramente apodittica. Sul punto la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità sui canoni di specificità, tra cui le Sezioni Unite n. 16598 del 2016, n. 1785 del 2018 e n. 20867 del 2020.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva. La Corte applica alla ricorrente la sanzione di cui all’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., condannandola al versamento di euro mille in favore della Cassa delle ammende, e attesta i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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