Il canone di manutenzione dei loculi è corrispettivo concessorio e non tassa (TAR Sicilia n. 1024 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il canone annuo posto dal regolamento comunale a carico delle confraternite per ciascun loculo e per ogni urna cineraria non costituisce entrata tributaria, ma corrispettivo del rapporto concessorio avente ad oggetto un bene del demanio comunale. Esso trova fondamento nel generale potere dell’ente di determinare le tariffe per la fruizione dei beni pubblici, sicché non richiede una specifica previsione di legge impositiva né esprime capacità contributiva del concessionario. La relativa disciplina regolamentare non viola il divieto di retroattività quando si applica alle concessioni nuove e ai rinnovi successivi alla sua entrata in vigore, restando fermo il regime originario per la sola durata delle concessioni già assegnate.
Il Fatto
Una confraternita impugna la deliberazione con cui il consiglio comunale ha approvato il regolamento dei servizi cimiteriali e funebri di polizia mortuaria. Il ricorso si articola in sei motivi.
Il primo contesta la validità dell’atto perché adottato dopo le dimissioni del sindaco, sostenendo l’illegittimità costituzionale della norma regionale che non prevede la decadenza contestuale del consiglio. Gli altri motivi investono il canone annuo per loculi e urne cinerarie — ritenuto tassa priva di copertura legislativa, retroattivo e irragionevole — gli oneri informativi e il trattamento sanzionatorio, nonché l’assenza di partecipazione delle confraternite alla formazione del regolamento. Il Comune si costituisce e chiede il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il collegio rigetta il primo motivo dopo lo scrutinio di non manifesta infondatezza della questione sull’art. 11 della l.r. Sicilia n. 35/1997. Il principio di responsabilità degli amministratori, richiamato dalla Corte cost. n. 18 del 2019, non impone la decadenza contestuale del consiglio. La regola siciliana, nel margine di apprezzamento del legislatore regionale, conferisce all’organo consiliare maggiore indipendenza e stabilità. Il modello dell’art. 126 Cost. per le regioni a statuto speciale non costituisce schema obbligato per tutti gli enti locali, anche in ragione della potestà esclusiva dell’art. 14 dello Statuto siciliano.
Sul canone, il giudice rileva che l’art. 38 del regolamento prevede un corrispettivo per manutenzione e conduzione delle sepolture, versato integralmente all’atto della concessione e attualizzato alla stipula. La prestazione patrimoniale non ha quindi natura tributaria e non richiede una norma impositiva, vertendosi nel potere tariffario sui beni pubblici, come affermato da Cass. civ., sez. trib., n. 24541 del 2019 e da Cass. civ., sez. I, n. 18001 del 2023.
La censura di retroattività è smentita dal sistema degli artt. 38 e 57: il nuovo regime vale per le concessioni successive e per i rinnovi, mentre le concessioni anteriori seguono l’atto originario solo per la durata. Parimenti infondato è il motivo sulla manutenzione: non è illogico che il Comune incorpori nel corrispettivo gli oneri di conduzione dei loculi, in base all’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000.
L’obbligo di consegnare registro delle sepolture e censimento dei defunti non è un aggravamento procedimentale, ma esibizione di documentazione funzionale alla vigilanza di cui all’art. 51 del d.P.R. n. 285/1990; la censura sulle sanzioni è inammissibile per carenza di interesse attuale. La questione sull’art. 13 della l. n. 241/1990 e sull’art. 16 della l.r. Sicilia n. 7/2019 difetta di rilevanza e non manifesta infondatezza. Il ricorso è rigettato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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