Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese nel processo amministrativo (TAR Campania n. 2171 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e depositata, determina l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione dell’interesse, ai sensi degli artt. 84, comma 1, e 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il principio dispositivo, che governa anche il processo amministrativo, consente alla parte di disporre del proprio diritto di azione; ne segue la declaratoria di estinzione e, ove le questioni trattate presentino complessità, la compensazione delle spese di lite. La rinuncia opera come fatto estintivo del rapporto processuale, senza necessità di accertamento ulteriore del merito.

Il Fatto

La ricorrente, una società attiva nel settore delle energie rinnovabili, presenta alla Regione Campania un’istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006, relativa a un impianto agrivoltaico da realizzare in un comune della provincia. La Regione archivia l’istanza, ritenendo il progetto soggetto direttamente a VIA per effetto del combinato disposto di più fonti normative.

La società impugna il provvedimento davanti al TAR Campania, chiedendone la sospensione cautelare e deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. La Regione si costituisce e difende la legittimità del proprio operato. Dopo l’ordinanza cautelare di accoglimento, la Regione si ridetermina; una successiva ordinanza rigetta la tutela cautelare. Nelle more, la ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio si pronuncia su un’unica questione di carattere strettamente processuale, essendo venuto meno l’interesse della parte alla decisione di merito per effetto della sopravvenuta rinuncia. La società, in data 27.11.2025, con memoria ritualmente notificata e depositata, ha dichiarato di rinunciare al ricorso di primo grado, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.

Il Tribunale richiama il combinato disposto degli artt. 84, commi 1 e 3, e 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La rinuncia, manifestata nelle forme previste dal codice di rito, determina l’estinzione del processo per applicazione del principio dispositivo, che governa anche il processo amministrativo e consente alla parte di disporre liberamente del proprio diritto di azione.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ne dispone la compensazione, motivata dalla complessità delle questioni oggetto del giudizio. La scelta si allinea all’orientamento per cui la soccombenza, in caso di definizione del processo per rinuncia, non segue automaticamente la soccombenza formale, ma può essere valutata in ragione delle peculiarità della controversia.

La decisione si limita alla declaratoria di estinzione del giudizio e non affronta il merito delle censure di violazione di legge e di eccesso di potere, che restano assorbite. Il P.Q.M. ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Non risulta in atti alcuna opposizione della controparte alla rinuncia, né il Collegio rileva ragioni ostative alla declaratoria richiesta. La pronuncia si conforma, dunque, alla disciplina codicistica che assegna alla rinuncia l’effetto estintivo immediato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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