Istruttoria e controdeduzioni ex art. 73 c.p.a. su sopravvenuta carenza di interesse (TAR Marche n. 826 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio amministrativo, l’istanza istruttoria reiterata dalla parte ricorrente deve ritenersi improcedibile quando la documentazione richiesta risulti già acquisita al fascicolo ovvero quando le sopravvenienze fattuali e provvedimentali abbiano reso la causa matura per la decisione allo stato degli atti. L’eventuale sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso, determinata da modifiche del tracciato di un’opera pubblica che non interessano più le aree dei ricorrenti, va valutata d’ufficio dal giudice, il quale, a norma dell’art. 73, comma 3, c.p.a., può assegnare alle parti un termine per il deposito di controdeduzioni scritte prima di definire il giudizio, anche all’esito dell’udienza pubblica di discussione.
Il Fatto
Alcuni proprietari di immobili, unitamente a un condominio, hanno impugnato davanti al TAR Marche una pluralità di atti, tra cui delibere comunali di adozione di una variante al P.R.G. e il piano particellare di esproprio, funzionali alla realizzazione di un itinerario ciclo-pedonale nell’ambito del progetto della ciclovia Adriatica. I ricorrenti hanno proposto ricorso e successivi motivi aggiunti, anche avverso l’approvazione del nuovo P.R.G. e di altri atti sopravvenuti, insistendo per l’acquisizione di documenti ritenuti necessari al decidere.
Nel corso del giudizio, il Comune ha depositato memorie e documentazione, evidenziando che sarebbero intervenute modifiche al tracciato della ciclovia che non interesserebbero più la “stradina di collegamento” che aveva originato il contenzioso e che non vi sarebbe alcun progetto esecutivo per la zona in cui insistono le proprietà dei ricorrenti, eccependo quindi la sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente, con l’ultima memoria, ha insistito per l’ordine di esibizione nei confronti del Comune senza nulla accennare alla documentazione depositata dall’amministrazione, né ha replicato in udienza, dove non è comparsa, alle precisazioni tecniche e fattuali fornite nelle more del giudizio.
Secondo il TAR, la mancata presa di posizione sull’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse rende necessario un contraddittorio cartolare: l’istanza istruttoria reiterata potrebbe infatti essere divenuta improcedibile e il ricorso potrebbe essere deciso allo stato degli atti, salva la possibilità per i ricorrenti di esperire autonome impugnazioni successive.
Pertanto, in applicazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il Tribunale ha assegnato alle parti il termine di venti giorni per il deposito di eventuali controdeduzioni sulle questioni sopra esposte, con l’avvertimento che la camera di consiglio decisoria è stata riconvocata per il successivo 22 luglio 2026.
Nota della Redazione
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