Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro: il TAR ordina il pagamento e nomina il commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1061 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che condanni un’Amministrazione dello Stato al pagamento di una somma di denaro. L’azione può essere proposta dopo l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996 è un termine dilatorio che sospende il potere di agire in executivis del creditore, ma non condiziona la proponibilità del ricorso per l’ottemperanza, il quale può essere validamente notificato anche prima della scadenza del predetto termine se la sentenza è già passata in giudicato e l’Amministrazione è rimasta inerte.
Il Fatto
La controversia origina da una sentenza del Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro (n. 1738/2025), che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore di un lavoratore, di una somma di denaro a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute. Il titolo esecutivo formatosi non veniva adempiuto dall’Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo stesso.
A seguito dell’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza, il lavoratore proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., deducendo l’inerzia dell’Amministrazione. Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di mera forma, senza fornire giustificazioni in merito al mancato adempimento delle obbligazioni nascenti dal giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell’azione di ottemperanza. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria del Tribunale di Cagliari, e che il ricorso era stato ritualmente notificato. Ha quindi riconosciuto che il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, era inutilmente decorso.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, evidenziando che l’Amministrazione non aveva né eccepito né dimostrato l’avvenuto adempimento degli obblighi imposti dal giudicato. Il TAR ha accolto la domanda, condannando l’Amministrazione a dare piena esecuzione alla sentenza nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, riconoscendo il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva delle ferie non godute come statuito dal giudice del lavoro.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato d’ufficio un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale, con facoltà di delega, assegnando allo stesso un termine di 90 giorni per provvedere all’esecuzione della sentenza. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996, al ricorrere dei relativi presupposti.
La decisione ha infine regolato le spese di lite, ponendole a carico del Ministero soccombente e liquidandole in complessivi euro 800,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
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Nota della Redazione
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