Disapplicazione canone proroga tecnica concessioni Bingo per contrasto con direttiva (TAR Lazio n. 3318 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, scadute e prorogate con disposizioni legislative successive al termine di trasposizione della direttiva 2014/23/UE, ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva medesima. La proroga tecnica integra una modifica del rapporto concessorio non riconducibile alle ipotesi derogatorie dell’art. 43 della direttiva 2014/23/UE: essa esigeva una procedura ad evidenza pubblica ed è pertanto illegittima. Il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la norma interna contrastante con il diritto dell’Unione di efficacia diretta. Ne consegue la disapplicazione dell’art. 1, comma 1047, lett. a), della legge n. 205/2017 nella parte in cui predetermina in modo fisso e forfetario il canone di proroga, senza parametrarlo alla remuneratività effettiva della concessione. L’illegittimità della proroga non esonera tuttavia l’esercente dal versamento di un’indennità, che l’amministrazione dovrà rideterminare in via discrezionale, bilanciando fatturati, vantaggi e sacrifici imposti.
Il Fatto
Le società ricorrenti, titolari di concessioni per la gestione del gioco del Bingo scadute e operanti in regime di proroga tecnica, hanno impugnato la nota con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha rideterminato in euro 7.500 ed euro 3.500 le somme mensili dovute per la prosecuzione della gestione delle concessioni.
Avverso tale atto le ricorrenti hanno dedotto tre motivi: la non applicabilità della disciplina ai concessionari già titolari di atto integrativo; l’illegittimità della pretesa economica quale condizione di partecipazione alla gara di riattribuzione; la contrarietà della normativa presupposta ai principi costituzionali ed eurounitari di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità. Il giudizio è stato sospeso in attesa della definizione delle questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il primo motivo. L’art. 1, comma 636, della legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 1047, lett. a), della legge n. 205/2017, si riferisce indistintamente a tutte le concessioni scadute negli anni dal 2013 al 2018. La sottoscrizione dell’atto integrativo di cui all’art. 1, comma 79, della legge n. 220/2010 non produce effetto novativo sulla durata originaria e non esclude i concessionari dal novero dei soggetti obbligati.
Infondato è anche il secondo motivo. Il canone non costituisce un corrispettivo per la partecipazione a una gara riservata, ma una misura compensativa della prosecuzione dell’attività dopo la scadenza, volta a evitare un’indebita locupletatio ai danni dell’erario. Non sussiste un rapporto di corrispettività, ma solo di presupposizione.
È invece fondato il terzo motivo. Il giudice amministrativo, nel rispetto del principio iura novit curia, deve verificare la compatibilità della norma con la direttiva 2014/23/UE e con il d.lgs. n. 50/2016. La questione è stata risolta dalla Corte di giustizia con sentenza del 20 marzo 2025, nelle cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22, resa sulle ordinanze della Sezione IV del Consiglio di Stato.
Da tale pronuncia il Collegio trae i principi vincolanti: la direttiva si applica alle proroghe disposte dopo il termine di trasposizione; non ricorrono le fattispecie esimenti dell’art. 43 della direttiva; la proroga richiedeva una procedura a evidenza pubblica; la fissazione di un canone rigido e forfetario, non parametrato ai fatturati, non è compatibile con il diritto eurounitario.
In applicazione del principio di primazia del diritto dell’Unione, il Collegio disapplica l’art. 1, comma 1047, lett. a), della legge n. 205/2017 e dichiara l’illegittimità derivata della nota impugnata, annullandola. L’illegittimità della proroga non esime l’esercente dal versare un’indennità, che l’Agenzia dovrà rideterminare con provvedimenti discrezionali, anche provvisori, tenendo conto dei fatturati, del vantaggio dell’assenza dell’alea di gara e del sacrificio del divieto di trasferimento dei locali. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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