Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 3828 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, informato al principio dispositivo, la parte conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. La sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse alla decisione, proveniente dalla parte ricorrente, determina la doverosa presa d’atto del giudice e la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato la graduatoria unica nazionale del concorso di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2023/2024, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali, chiedendo altresì l’accesso ai documenti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.
Nel corso del giudizio, in data 24 dicembre 2025, la ricorrente depositava al fascicolo di causa una dichiarazione, sottoscritta personalmente, di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 25 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione proveniente dalla parte ricorrente. Tale presa d’atto discende dal principio dispositivo che informa il processo amministrativo, in forza del quale la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione.
La ricorrente può quindi dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio, provocando in tal modo la doverosa e obbligata presa d’atto del giudice. Questi, non disponendo del potere di procedere di ufficio né di quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.
Il Collegio ha richiamato sul punto la giurisprudenza amministrativa, citando Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120, 8 settembre 2022 n. 7816, 23 maggio 2022 n. 4031, 14 marzo 2022 n. 1781 e 10 febbraio 2022 n. 968. Il giudice amministrativo non può esercitare un sindacato di tipo oggettivo volto all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di uno specifico interesse di parte che consenta la prosecuzione del processo.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Le spese di lite sono state equamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia, dell’esito del giudizio e della mancata opposizione manifestata in tal senso dalle controparti costituite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.