Inammissibile l’ottemperanza per condanna generica del giudice del lavoro (TAR Campania n. 1974 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non è ammissibile quando la sentenza del giudice ordinario rechi una condanna generica che si limiti ad accertare l’an della pretesa e rimetta il quantum a determinazioni successive. La quantificazione presuppone un accertamento cognitorio sul rapporto sottostante, precluso al giudice amministrativo, sprovvisto di giurisdizione su tale rapporto. L’ottemperanza resta invece esperibile quando la determinazione del dovuto sia rimessa a una mera e automatica attività di calcolo, secondo criteri predeterminati e incontrovertibili. La distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. fa sorgere il credito direttamente in capo all’avvocato distrattario, con conseguente difetto di legittimazione attiva della parte vittoriosa a chiederne il pagamento in sede di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza con cui il Giudice del lavoro ha accertato il suo diritto al riconoscimento integrale dei servizi a tempo determinato preruolo, ai fini giuridici ed economici, dalla immissione in ruolo. Il giudice ordinario ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle differenze retributive, da quantificarsi in separato giudizio, oltre alla rifusione delle spese con attribuzione al procuratore costituito. Il titolo è stato notificato in forma esecutiva e dichiarato passato in giudicato. Il ricorrente chiede l’esecuzione del comando, la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spettanze e la fissazione della penalità di mora per il grave ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma IV, lettera e), c.p.a.
Il Ministero si costituisce depositando documentazione. Nel corso del giudizio risulta che il decreto di ricostruzione della carriera ha superato il riscontro preventivo amministrativo contabile ed è stato registrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il profilo relativo alla ricostruzione della carriera. La documentazione prodotta dall’amministrazione dimostra che il decreto di ricostruzione ha superato il controllo preventivo di legittimità e che lo stesso è stato registrato. L’interesse azionato risulta quindi integralmente soddisfatto e, in questa parte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Diversa è la sorte della domanda relativa alle differenze retributive. Il ricorso è inammissibile perché la sentenza azionata contiene, sul punto, una condanna generica: la quantificazione di quanto dovuto presuppone un accertamento nel merito del rapporto sottostante, non esperibile nel giudizio di ottemperanza. Le sentenze del giudice ordinario recanti statuizioni di condanna, in quanto relative a posizioni di diritto soggettivo, sono di regola specifiche e puntuali, e l’ottemperanza è rivolta alla mera esecuzione di un comando perfettamente definito.
Quando invece la condanna si presenta in forma generica, limitandosi ad accertare l’an e rimettendo il quantum a future determinazioni che richiedono un accertamento cognitorio, non vi è spazio per l’azione di ottemperanza. Il giudice amministrativo, in questa sede, è sprovvisto di giurisdizione sul rapporto sottostante. Il Collegio richiama, sul punto, Cons. Stato, sez. VI, n. 6773 del 2011, oltre a TAR Lazio n. 9669 del 2014 e TAR Puglia n. 1509 del 2013.
Il Collegio distingue poi il caso della sentenza genericamente formulata solo in senso lato, quando la determinazione del contenuto concreto della condanna sia rimessa a una mera e automatica attività di calcolo, secondo criteri predeterminati e incontrovertibili, senza ulteriori profili di contestazione. Solo in tale ipotesi la sentenza è eseguibile con il rimedio di cui agli art. 112 e ss. c.p.a. Rileva quindi che in sede esecutiva non si debba integrare la pronuncia con elementi estranei al giudicato. Nel caso concreto il comando non ha carattere specifico e puntuale sulle differenze retributive, rendendosi necessarie valutazioni di merito che eccedono il mero calcolo. Richiama, da ultimo, TAR Lazio n. 11000 del 2016.
Quanto alle spese di lite, il giudice del lavoro ne ha disposto l’attribuzione al procuratore costituito. Il ricorrente è dunque privo di legittimazione attiva: la distrazione ex art. 93 c.p.c. fa sorgere il credito direttamente in capo all’avvocato distrattario. Per le stesse ragioni va respinta la richiesta di penalità di mora, non residuando un inadempimento attuale. Le spese del giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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