CIP e impianti pubblicitari: la diffida prova l’esistenza (Cass. civ. Sez. V n. 16860 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di canone per le iniziative pubblicitarie, la diffida di rimozione degli impianti, contenente l’elenco dettagliato dei cartelli ancora presenti, costituisce un elemento probatorio di necessaria valutazione per accertare quali impianti fossero effettivamente esistenti nell’anno d’imposta e, dunque, suscettibili di imposizione. La sua omessa considerazione da parte del giudice di merito integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. La censura con cui si contesta la ricostruzione della fattispecie concreta, invece, non può essere prospettata come violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., restando affidata alla valutazione del giudice di merito.

Il Fatto

La società ha impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale l’avviso di accertamento relativo al Canone per Iniziative Pubblicitarie (CIP) per l’anno 2012. A fondamento del ricorso ha dedotto di aver già rimosso nel giugno 2012 tutti gli impianti pubblicitari indicati come “senza scheda” nella Nuova Banca Dati del Comune, di aver versato il canone solo per gli impianti effettivamente presenti e di contestare gli aumenti applicati, la carenza di motivazione dell’atto e la violazione dei principi di buona fede e collaborazione.

La Commissione provinciale ha respinto il ricorso, rilevando che era stata la stessa società a dichiarare i propri impianti nella Nuova Banca Dati senza mai comunicare modifiche. La Commissione regionale ha invece accolto l’appello, ritenendo che la mera presenza nella Banca Dati o la sola autorizzazione non bastino a fondare la pretesa impositiva, essendo determinante l’effettiva realizzazione dell’impianto. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’intimata non ha depositato controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 62 del d.lgs. n. 446/1999, oltre all’illogicità manifesta: secondo la ricorrente, la presenza degli impianti nella Nuova Banca Dati e l’assenza di comunicazioni formali di rimozione giustificavano l’accertamento, tanto più che il Consiglio di Stato aveva respinto i ricorsi contro l’ordinanza di rimozione e una diffida del 4 febbraio 2014 aveva intimato la rimozione degli impianti ancora esistenti.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, riaffermando il discrimine tra le due ipotesi. Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalla norma e implica un problema interpretativo della stessa. L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è invece esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Solo la seconda censura, e non la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, come affermato da una consolidata serie di precedenti richiamati dalla Corte, tra cui Cass. Sez. U. n. 10313 del 2006. Nel caso di specie, verificare se sussistessero o meno i cartelli in contestazione esulava dai poteri del giudice di legittimità.

Il secondo motivo contestava la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.: l’Amministrazione aveva depositato la diffida inviata via PEC il 4 febbraio 2014, con l’elenco dettagliato degli impianti ancora presenti, e la società aveva impugnato la delibera che ne prevedeva la rimozione, con ricorso respinto. La Corte ha riqualificato il motivo come vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

In assenza di c.d. doppia conforme, la Corte ha effettivamente riscontrato l’omessa valutazione della diffida di rimozione dei cartelli, elemento determinante e oggetto di contestazione, non analizzato dal giudice del gravame. Tale elemento è di necessaria valutazione per verificare quali impianti fossero effettivamente esistenti e quindi suscettibili di pagamento del tributo. Il motivo è stato pertanto accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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