Condanna per danno erariale da falso diploma utilizzato per l’inserimento nelle graduatorie ATA (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 139 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce danno erariale la retribuzione percepita dal soggetto che, mediante autocertificazione mendace ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del possesso di un titolo di studio mai conseguito, ottiene l’inserimento nelle graduatorie del personale ATA e la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con istituti scolastici pubblici. La giurisdizione della Corte dei conti sussiste in ragione del rapporto di servizio instaurato con l’Amministrazione scolastica danneggiata, derivante dal rapporto di lavoro subordinato di natura pubblica, ancorché contrattualizzato e a tempo determinato. L’elemento soggettivo del dolo è configurabile quando il convenuto non poteva non essere a conoscenza della falsità del titolo esibito. La prestazione lavorativa effettuata in assenza dei requisiti richiesti è qualitativamente inferiore rispetto a quella resa da un soggetto regolarmente vincitore.
Il Fatto
La Procura della Repubblica di Vallo della Lucania trasmetteva alla Procura regionale della Corte dei conti copia delle richieste di rinvio a giudizio relative a procedimenti penali aventi ad oggetto l’emissione di centinaia di falsi diplomi da parte di un istituto professionale paritario campano, utilizzati per accedere alle graduatorie del personale ATA e docente.
A seguito di delega istruttoria, la Guardia di Finanza accertava che un soggetto aveva presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, autocertificando il possesso di un diploma di qualifica mai conseguito. Titolo questo che gli aveva consentito l’inserimento in graduatoria e la stipula di contratti di lavoro come collaboratore scolastico presso due istituti comprensivi, con una retribuzione lorda complessiva di € 2.878,44. Accertata la falsità del titolo, la Procura regionale emetteva l’invito a dedurre, restato senza riscontro, e citava in giudizio il convenuto, che non si costituiva.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha dichiarato la contumacia del convenuto e ha affermato la propria giurisdizione, rilevando che il rapporto di servizio con l’Amministrazione scolastica danneggiata, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, consegue al rapporto di lavoro subordinato di natura pubblica, ancorché contrattualizzato e a tempo determinato, stipulato a fronte dell’inserimento nelle graduatorie dedicate.
Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio ha ritenuto raggiunta la prova del dolo, osservando che, poiché il diploma era stato conseguito in una “sessione fantasma”, il convenuto non poteva non essere a conoscenza della falsità dell’atto. Tale elemento è stato considerato decisivo anche per qualificare la prestazione lavorativa resa.
La Corte ha richiamato il principio consolidato per cui una prestazione lavorativa effettuata in assenza dei requisiti richiesti, e con dolo, è qualitativamente inferiore rispetto a quella analoga prestata da un soggetto regolarmente vincitore. Ne consegue la sussistenza del danno erariale, commisurato alla retribuzione lorda percepita nel periodo di servizio.
Alla condanna al pagamento della sorte capitale è conseguita quella degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla percezione delle somme fino alla data della sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma così determinata fino all’effettivo soddisfo. Le spese di giudizio sono state poste a carico del soccombente.
Nota della Redazione
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