Declassificazione stradale senza decreto di passaggio di proprietà: la Cassazione chiarisce gli effetti (Cass. civ. n. 20376 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declassificazione di una strada statale, conseguente alla realizzazione di una variante, non determina automaticamente il trasferimento della proprietà del tratto dismesso all’ente locale. Il passaggio di proprietà, anche nell’ipotesi di trasferimento “in deroga” disciplinato dall’art. 4, terzo comma, d.P.R. n. 495/1992, richiede un apposito provvedimento amministrativo (decreto di passaggio di proprietà o atto equivalente) che individui il soggetto destinatario, non potendo tale effetto essere surrogato dalla mera realizzazione della variante o da un provvedimento dell’ANAS, ente privo del potere di trasferire strade tra enti proprietari. Spetta alla parte che invoca l’avvenuto trasferimento dimostrare l’esistenza del relativo titolo.
Il Fatto
La società concessionaria dell’autostrada A/7 riceveva un avviso di accertamento per il pagamento del Canone Unico Patrimoniale relativo all’anno 2022, richiesto dalla concessionaria per conto del Comune, in relazione all’occupazione di un’area sovrastata da un cavalcavia. La società proponeva opposizione, contestando la sussistenza dei presupposti del canone. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello di Milano confermava la decisione, ritenendo la strada di proprietà comunale per effetto della declassificazione disposta con provvedimento dell’ANAS e della conseguente cessazione della qualifica di strada statale. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 495/1992.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il primo motivo, incentrato sulla corretta interpretazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 495/1992, e ha dichiarato assorbiti i restanti quattro motivi. La Corte ha chiarito che tale norma disciplina due istituti distinti: la declassificazione delle strade, disciplinata dall’art. 3, e il trasferimento di strade fra gli enti proprietari, regolato dall’art. 4.
Per il trasferimento, l’art. 4 prevede due sottotipi: quello conseguente a variazioni di itinerario, per il quale è richiesto un decreto del Ministro o del Presidente della Regione su proposta degli enti interessati, e quello “in deroga”, che ricorre quando i tratti di strade statali dismessi a seguito di varianti non alterano i capisaldi del tracciato. In tale ultima ipotesi, la norma dispone che i tratti perdono di diritto la classifica di strade statali e sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune.
La Corte ha precisato che, anche nel caso del trasferimento “in deroga”, l’effetto prodotto direttamente dalla legge è solo la declassificazione del tratto, non il passaggio di proprietà. Il testo normativo, prevedendo che i tratti “sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune”, lascia intendere che tale trasferimento debba passare attraverso un provvedimento amministrativo che attribuisca espressamente il tratto all’ente destinatario.
La necessità di un atto di trasferimento si fonda sulla circostanza che il “tratto sotteso” può essere destinato non solo al Comune ma anche alla Provincia. Inoltre, l’ente competente a emettere il decreto di passaggio di proprietà è il Ministro delle infrastrutture o il Presidente della Regione, mentre l’ANAS, dopo la sua trasformazione, non ha il potere di classificare, declassificare o trasferire le strade tra enti. L’ordinanza dell’ANAS non può quindi valere come titolo per il trasferimento.
La Corte ha infine escluso l’applicabilità del precedente invocato dalla ricorrente, Cass., sez. I, 26 settembre 2024, n. 25713, poiché in quel caso la cassazione era stata disposta per ragioni processuali. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.
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Nota della Redazione
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