Onere della prova della cessione intracomunitaria e buona fede del cedente (Cass. civ. Sez. V n. 8731 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, nelle cessioni intracomunitarie disciplinate dall’art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 427 del 1993, grava sul cedente l’onere di dimostrare, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., con mezzi adeguati e tali da non lasciare dubbi, i presupposti della deroga al regime impositivo ordinario. La prova non riguarda soltanto la consegna della merce al vettore, ma si estende all’effettività dell’esportazione in altro Stato membro e alla buona fede del cedente. Non sono idonei allo scopo documenti quali ordini via mail, fatture, dichiarazioni Intrastat e mastrini di cassa, che non comprovano il passaggio del confine. Il cedente è onerato della massima diligenza esigibile da un operatore accorto, che si accentua in presenza di anomalie rispetto alle prassi ordinarie.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a un contribuente un avviso di accertamento emesso ai sensi degli artt. 51, 52 e 54 del d.P.R. n. 633/72 per l’anno d’imposta 2014. L’Ufficio disconosceva la non imponibilità delle vendite effettuate dal contribuente e qualificate come cessioni intracomunitarie, riqualificandole come cessioni nazionali e recuperando la maggiore IVA, con applicazione delle sanzioni.

Il contribuente impugnava l’atto, eccependone la nullità per violazione del contraddittorio e dell’art. 12 della legge n. 212/2000. La Commissione tributaria di primo grado di Bolzano accoglieva il ricorso e annullava l’avviso. L’appello dell’Amministrazione finanziaria era respinto. La Cassazione, con ordinanza, cassava la sentenza e rinviava alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, che accoglieva nuovamente l’appello del contribuente. L’Agenzia delle entrate proponeva così un secondo ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 41, comma 1, del d.l. n. 331/93 e dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 2697 cod. civ. La pronuncia impugnata aveva ritenuto dimostrato il carattere intracomunitario delle cessioni sulla base degli ordini di merce via mail o per telefono, delle fatture, delle dichiarazioni Intrastat e dei mastrini di cassa.

La Corte ritiene il motivo fondato e richiama il proprio consolidato orientamento. Grava sul cedente l’onere di dimostrare, con mezzi adeguati tali da non lasciare dubbi, non solo la consegna della merce al vettore, ma anche l’effettività dell’esportazione in altro Stato membro e la propria buona fede. Il riferimento è a Cass., Sez. V, n. 29498 del 2020 e a Cass., Sez. V, n. 4636 del 2014, in linea con la sentenza della Corte di giustizia CE del 6 settembre 2012, C-273/11.

La prova del passaggio del confine può essere fornita anche con mezzi diversi dalle lettere di vettura CMR, purché dotati di requisiti di affidabilità e consistenza. I documenti valorizzati dal giudice del rinvio non possiedono tali requisiti e non si conformano ai principi affermati. Viene richiamata la sentenza della Corte di giustizia UE del 20 giugno 2018, C-108/17, sull’idoneità dei documenti di spedizione e dei documenti amministrativi elettronici.

Quanto alla buona fede, la Corte richiama la sentenza della Corte di giustizia UE del 21 febbraio 2018, Kreuzmayr, e Cass., Sez. V, n. 22333 del 2018: occorre la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, valutata secondo ragionevolezza e proporzionalità. L’indagine non può limitarsi alle risultanze formali, come l’esistenza e la validità della partita IVA, ma deve estendersi alla reale situazione economico-patrimoniale del cessionario, alle strutture, alla patrimonializzazione, alla clientela e alla reputazione (Cass., Sez. V, n. 22261 del 2024). Nel caso di specie il codice identificativo IVA della società acquirente era inattivo dal 2009, sicché la produzione delle risposte telematiche sulla validità della partita IVA non è decisiva per provare la buona fede. Emergono, al contrario, elementi di difetto di diligenza trascurati dalla pronuncia impugnata, tra cui fatture con trasporto in parte a cura del mittente e in parte dell’acquirente a mezzo di un generico vettore, assenza di documenti di trasporto, pagamenti in contanti per importi considerevoli e ordini mediante un esiguo scambio di email.

La sentenza è perciò cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

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