IMU, norma agevolativa di stretta interpretazione e no all’amministrazione straordinaria (Cass. civ. Sez. V n. 14025 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina dettata dall’art. 10, comma 6, d.lgs. n. 504/1992, che consente alle imprese in fallimento e in liquidazione coatta amministrativa di differire il versamento dell’IMU sugli immobili ricompresi nella procedura al momento della cessione, integra una deroga al regime impositivo generale e, dunque, una norma agevolativa di stretta interpretazione. Poiché la disposizione richiama espressamente il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, non ne è consentita l’applicazione analogica o estensiva all’amministrazione straordinaria, nemmeno quando il programma di liquidazione non preveda la continuità aziendale. L’eccezionalità della norma prescinde dai possibili sbocchi liquidatori della procedura, restando decisivo il dato letterale e l’impossibilità dell’interpretazione analogica in materia tributaria per le norme agevolative.
Il Fatto
Una società contribuente in liquidazione e in amministrazione straordinaria impugnava davanti al giudice tributario un avviso di accertamento del Comune relativo all’IMU per le annualità 2014-2018. La pretesa muoveva dall’assoggettamento degli immobili sociali al tributo secondo il regime ordinario, non ritenendosi applicabile il differimento previsto per le procedure fallimentari e di liquidazione coatta.
La società contribuente soccombeva in primo grado e l’appello veniva rigettato dalla C.T.R., con sentenza non notificata. Proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi, il primo sulle spese di lite del primo grado, il secondo sull’estensione del regime agevolativo. L’ente impositore restava intimato e la causa, dopo proposta ex art. 380-bis c.p.c. e richiesta di decisione della parte, era rimessa alla pubblica udienza.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è rigettato. La C.T.R. ha correttamente ritenuto la sentenza di primo grado adeguatamente motivata e, in ogni caso, in ragione della totale soccombenza del contribuente, le spese di entrambi i gradi risultano poste a suo carico nel rispetto del disposto dell’art. 91 c.p.c.
Il nodo centrale è se l’art. 10, comma 6, d.lgs. n. 504/1992, applicabile ratione temporis, si estenda alle procedure di amministrazione straordinaria regolate dal d.lgs. n. 270/1999 quando il programma di liquidazione non preveda la continuità aziendale. La norma consente alle imprese in fallimento e in liquidazione coatta di differire il versamento dell’IMU dovuta sugli immobili ricompresi nella procedura al momento della cessione.
La tesi della società contribuente muove dal rinvio operato dall’art. 36 d.lgs. n. 270/1999, che assimila la procedura alla liquidazione coatta amministrativa, e valorizza le affinità funzionali e strutturali con il fallimento, in particolare il rispetto della par condicio creditorum e il regime dei crediti. La Corte replica che il rinvio regola lo svolgimento della procedura negli aspetti non esplicitamente normati e non comporta l’automatica applicazione di ogni disposizione riferibile alla liquidazione coatta.
Decisiva è la qualificazione della fattispecie. L’art. 10, comma 6, d.lgs. n. 504/1992 ha chiara funzione agevolativa: prevede un regime più favorevole di periodo d’imposta ed esclude sanzioni e interessi. Non occorre una totale esenzione dal tributo; è sufficiente un regime speciale con tempi e modi di pagamento differenti da quelli ordinari. Le procedure concorsuali restano ontologicamente diverse e non sovrapponibili, né rileva che sia stata dichiarata la cessazione dell’esercizio dell’impresa con dismissione dei beni.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 11373 del 2015: le norme fiscali di agevolazione sono di stretta interpretazione e non si applicano a casi non riconducibili al significato letterale. Nel sistema tributario l’interpretazione analogica è esclusa per le norme impositive, sanzionatorie e agevolative. Conferma decisiva viene dall’art. 1, comma 768, legge n. 160/2019, che ha conservato identica formulazione, ribadendo l’esclusione delle imprese in amministrazione straordinaria dal beneficio.
Da qui il principio di diritto: la disciplina dell’art. 10 d.lgs. n. 504/1992, integrando una deroga al regime impositivo generale, è di stretta interpretazione e non è applicabile in via analogica o estensiva all’amministrazione straordinaria, anche quando abbia finalità liquidatoria. Il ricorso è rigettato, con condanna della società al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.
Nota della Redazione
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