Opposizione esecutiva mista e termine ex art. 617 cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16012 del 15.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile a una opposizione agli atti esecutivi e in parte a una opposizione all’esecuzione, l’impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione. Ne deriva che la parte dell’opposizione relativa ai vizi formali della cartella di pagamento, della notifica e del procedimento di formazione del titolo va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ed è soggetta al termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 617 cod. proc. civ. Il termine, se cade di domenica, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo ai sensi dell’art. 155, quarto comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Un avvocato proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Cosenza contro una cartella di pagamento emessa per pretesa contributiva dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, in controversia con l’ente e con l’Agente della riscossione.

Il Tribunale, con la sentenza n. 609/2021 pubblicata il 15/03/2021, qualificava l’opposizione, limitatamente ai vizi formali della cartella, della notifica e del procedimento di formazione del titolo, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., dichiarandola in quella parte inammissibile perché proposta oltre il termine perentorio di venti giorni. Nel merito, il giudice rigettava la domanda per mancanza di contestazione degli obblighi contributivi e per la prova dei fatti costitutivi offerta dalla Cassa.

Avverso tale sentenza la parte proponeva ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., deducendo la nullità della sentenza per errato conteggio del termine decadenziale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Gli intimati non svolgevano difese.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo che l’opposizione proposta aveva ad oggetto sia il merito della pretesa contributiva, sia i vizi formali degli atti della procedura. Il giudice di merito aveva statuito su entrambi i profili, definendo il giudizio con una pronuncia di rigetto fondata sulla mancata contestazione degli obblighi contributivi e sulla prova dei fatti costitutivi.

Richiamando il costante orientamento di legittimità, la Corte afferma che, quando l’opposizione esecutiva si scomponga in un duplice contenuto, l’impugnazione della sentenza che la definisce deve seguire il regime proprio di ciascun tipo di opposizione. Il principio è espresso dalla Cass. n. 3793 del 2024 e dai precedenti ivi richiamati, ai quali si intende dare continuità.

In applicazione di tale principio, la Corte qualifica come opposizione agli atti esecutivi la parte dell’opposizione concernente i vizi formali della cartella, della notifica e del procedimento di formazione del titolo, assoggettandola al termine perentorio dell’art. 617 cod. proc. civ.

Il giudice a quo ha però errato nell’applicare la disposizione: il titolo esecutivo era stato notificato il 21/01/2019 e l’opposizione era stata iscritta a ruolo lunedì 11/02/2019, giorno di scadenza del termine perentorio, che cadeva di domenica 10/02/2019 ed era stato prorogato di diritto ai sensi dell’art. 155, quarto comma, cod. proc. civ. L’opposizione era dunque tempestiva e la declaratoria di inammissibilità non era giustificata.

Il motivo è pertanto accolto. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Cosenza, che procederà a nuovo esame senza vincolo di diversa composizione e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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