Capo di imputazione e diritto di difesa nel reato tributario (Cass. pen. Sez. VII n. 12082 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca la nullità del capo di imputazione per indeterminatezza quando il giudice di appello, pronunciandosi sulla medesima eccezione, abbia motivato in modo congruo e non manifestamente illogico, valorizzando le risultanze dibattimentali. Ai fini della nullità, il capo di imputazione è adeguato quando consente alla difesa la piena conoscenza della condotta contestata: la carica rivestita dall’imputato e gli elementi essenziali dell’accusa devono risultare dal capo o essere agevolmente ricavabili dagli atti comunque a disposizione della difesa. La censura che si limiti ad opporre un diverso giudizio, in termini generici e apodittici e senza riscontro in atti, è inammissibile.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 18.04.2024, confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Modena l’08.11.2021, con la quale l’imputata era stata giudicata colpevole del delitto di cui all’art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74.
Avverso tale sentenza la condannata proponeva ricorso per cassazione, contestando il vizio di motivazione in ordine all’eccezione di indeterminatezza del capo di imputazione e alle conseguenti nullità. Il capo, secondo la ricorrente, non specificava il ruolo effettivamente ricoperto, la tipologia degli atti né il lasso temporale di registrazione nei libri contabili, non indicando giornate e orari degli episodi contestati, con violazione del diritto di difesa.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la censura trascura la motivazione con cui il Collegio del gravame si era pronunciato proprio sulla questione riproposta. Tale motivazione risulta del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica, e come tale sottratta al sindacato di legittimità.
La sentenza di appello aveva evidenziato che già il primo Giudice aveva rigettato l’eccezione, sul presupposto che la carica ricoperta dall’imputata fosse contenuta nel capo di imputazione in termini sufficientemente chiari per l’esercizio della difesa, essendo la stessa indicata quale legale rappresentante della società.
Quanto agli elementi passivi fittizi indicati nella dichiarazione IVA, sebbene non specificati con riferimento alle singole fatture, la sentenza aveva sottolineato che essi erano agevolmente ricavabili dagli atti comunque a disposizione della difesa, risultando dalle fatture emesse da un unico fornitore, peraltro gli unici elementi passivi indicati nella dichiarazione medesima.
Su tali basi il capo di imputazione doveva ritenersi adeguato a consentire l’esercizio della miglior difesa, nella piena conoscenza della condotta in effetti contestata. Il differente giudizio prospettato nel ricorso è espresso in termini del tutto generici ed apodittici, privi di alcun riscontro in atti.
Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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