Giudizio di ottemperanza e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 731 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., anche per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, sempre che risultino rispettati i termini di cui all’art. 114, comma 1, c.p.a. e all’art. 87, comma 3, c.p.a.. L’Amministrazione che non contesti specificamente il titolo esecutivo né provi l’avvenuto pagamento è inadempiente, in applicazione del principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.. Conseguentemente va ordinata l’esecuzione del titolo entro il termine fissato e, per il caso di persistente inottemperanza, va nominato un commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., senza diritto a compenso ove individuato in un dirigente della stessa Amministrazione debitrice.

Il Fatto

La parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato costituito da una sentenza del Tribunale ordinario di Catania, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad attribuire in suo favore la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00, oltre accessori. La sentenza, pubblicata e notificata in forma esecutiva, è passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione.

Ritenendo perdurante l’inadempimento dell’Amministrazione, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, depositando il mandato di pagamento delle sole spese legali liquidate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza dei presupposti processuali. La parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, dunque riconducibile alla categoria dei provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. ammette il giudizio di ottemperanza.

È stato ritenuto rispettato il termine decennale dell’art. 114, comma 1, c.p.a. e quello per il deposito del ricorso di cui all’art. 87, comma 3, c.p.a.. È stata inoltre documentata la rituale notificazione al Ministero resistente, in ordine al disposto dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni in legge n. 30/1997.

Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione e l’affermato perdurante inadempimento del Ministero, il TAR ha rilevato che l’Amministrazione non ha specificamente contestato il titolo eseguendo e la sua idoneità all’esecuzione, né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Ha quindi applicato il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.

Ne è derivata la sussistenza in capo alla parte resistente dell’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza. Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza.

Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., individuandolo in un dirigente generale del medesimo Ministero. Ha escluso il diritto al compenso, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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