Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso ambientale (TAR Piemonte n. 1174 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo di annullamento, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso quando le sopravvenienze procedimentali e fattuali intervenute dopo la proposizione del gravame siano irrimediabilmente incompatibili con l’accoglimento della domanda originaria, così che la parte ricorrente non potrebbe in alcun modo conseguire il bene della vita preteso. Ai fini della valutazione, rileva il mutamento del contesto regolativo conseguente all’approvazione, da parte dell’amministrazione, di una successiva variante progettuale proposta dalla stessa ricorrente, nonché il sopravvenuto quadro ambientale che renda non più perseguibile l’obiettivo in origine rivendicato. L’assenza di una decisione sul merito impedisce di scrutinare le censure di incompetenza, contraddittorietà e violazione dell’art. 242 d.lgs. n. 152/2006. La domanda risarcitoria formulata nelle sole conclusioni del ricorso e non coltivata in corso di causa non sottrae il giudizio alla declaratoria di improcedibilità.

Il Fatto

Nel corso del 2005 il Comune di Chivasso accertava il superamento di alcuni valori limite nelle acque di falda sotterranee di due discariche di rifiuti speciali non pericolosi, con contaminazione da nichel, manganese e ammoniaca. L’amministrazione avviava quindi la procedura di bonifica e ripristino ambientale e autorizzava, ai sensi dell’art. 242, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, il progetto di messa in sicurezza permanente, poi aggiornato. Nel dicembre 2019 la ricorrente subentrava nella titolarità degli impianti alla dante causa, proponendo nel corso del 2020 soluzioni tecniche integrative.

Dopo la presentazione di due Technical Memorandum, con i quali la società sosteneva essere raggiunto il battente minimo tecnico e percorribile lo spegnimento del sistema di barrieramento delle acque sotterranee, il Comune, all’esito di un tavolo tecnico, comunicava di non ritenere raggiunti gli obiettivi del primo periodo della fase 1 e di non accogliere la richiesta di indizione della Conferenza di servizi. Avverso tale nota reiettiva la società proponeva ricorso, deducendo la mancata convocazione della sede istituzionale e l’erronea interpretazione del progetto approvato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge in via preliminare l’istanza di rinvio dell’udienza e l’istanza istruttoria, ritenendo sufficienti gli atti e i documenti versati nel fascicolo. Affronta poi l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dal Comune, dichiarandola fondata.

Il Collegio rileva, in primo luogo, che l’assetto progettuale oggetto di causa è stato successivamente modificato: la variante proposta dalla stessa società è stata approvata dal Comune con successiva determinazione, a valle di apposite riunioni della Conferenza di servizi, nelle quali sono stati valutati i criteri di rilevazione del battente del percolato e la ridefinizione delle sottofasi dell’intervento. Anche se il provvedimento di approvazione prevede che, fino alla formale accettazione delle garanzie finanziarie, resta in vigore il progetto precedente, il Tribunale ritiene che i sopravvenuti sviluppi procedimentali abbiano radicalmente mutato il contesto regolativo.

In secondo luogo, i livelli di percolato successivamente riscontrati nelle discariche, come desumibili dall’istruttoria di ARPA Piemonte richiamata nell’ordinanza contingibile e urgente del sindaco, non sono compatibili con l’originaria richiesta della società di validare il raggiungimento degli obiettivi del primo periodo della fase 1. Ne consegue che, anche ove il diniego impugnato fosse annullato, la ricorrente non potrebbe ottenere il bene della vita cui aspirava.

Non conducono a diverse conclusioni le deduzioni difensive della società. La non sovrapponibilità tra l’istanza il cui diniego è sub iudice e quella poi accolta dipende da autonome valutazioni della stessa proponente, che ha liberamente indirizzato il procedimento verso un esito differente. La ricorrente, inoltre, non prende posizione sulle gravi criticità ambientali riscontrate da ARPA, richiamate nell’ordinanza contingibile e urgente non sospesa nella pertinente fase cautelare, che delinea un quadro fattuale frontalmente incompatibile con quello descritto nell’istanza originaria.

Infine, la domanda risarcitoria, contenuta nelle sole conclusioni del ricorso introduttivo, non è stata coltivata in corso di causa, non essendosi la società avvalsa della riserva di produrre documentazione. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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