Caratterizzazione dei rifiuti al produttore, non al gestore dell’impianto (TAR Lombardia n. 897 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli obblighi di caratterizzazione dei rifiuti gravano sul produttore, al quale l’art. 184, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 affida la corretta attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo. Il gestore dell’impianto di trattamento non è il soggetto deputato a tale attività, non disponendo delle informazioni sui processi produttivi che hanno generato il rifiuto. È pertanto illegittima la prescrizione di un’autorizzazione integrata ambientale che imponga al gestore di verificare la presenza di inquinanti organici persistenti nei rifiuti conferiti, già qualificati come non pericolosi dal produttore. Il generico richiamo al principio di precauzione e all’art. 188 del d.lgs. n. 152/2006 non basta a fondare un obbligo siffatto. Né la genericità della prescrizione è superata da una nota di chiarimenti che non delimiti le sostanze e i rifiuti effettivamente soggetti a verifica.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un impianto di compostaggio e recupero di rifiuti organici. Con il provvedimento di riesame della propria autorizzazione integrata ambientale, la Provincia di Brescia aveva introdotto una serie di prescrizioni finalizzate all’adeguamento alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti.
La società ha impugnato quelle prescrizioni davanti al TAR Lombardia. La Regione Lombardia e la Provincia si sono costituite per resistere. Il giudizio è giunto alla causa in esame dopo la separazione da un ricorso collettivo, definito con sentenza dello stesso Tribunale, in cui era stato respinto il ricorso contro la delibera regionale di indirizzo presupposta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto respinto le eccezioni pregiudiziali della Provincia. L’eccezione di incompetenza territoriale è stata giudicata tardiva, non essendo stata formulata nell’atto di costituzione né nel termine previsto dall’art. 47 c.p.a. Quanto all’improcedibilità per asserita identità delle prescrizioni con il titolo autorizzativo precedente, il Collegio ha rilevato che almeno la prescrizione sulla caratterizzazione del rifiuto in ingresso risulta formulata in modo diverso e conserva autonoma lesività.
Nel merito, il primo motivo — relativo all’illegittimità derivata della prescrizione che recepiva il protocollo regionale di accettazione — è stato dichiarato infondato. La delibera regionale di indirizzo è stata ritenuta atto con funzioni programmatorie, che non predetermina i provvedimenti provinciali in materia di AIA, i quali possono legittimamente discostarsene senza per ciò solo incorrere in illegittimità.
Il secondo motivo è stato invece accolto. La prescrizione impugnata imponeva al gestore dell’impianto di verificare la presenza di inquinanti organici persistenti nei rifiuti conferiti. Il Tribunale ha ricostruito la disciplina sulla caratterizzazione dei rifiuti e ha richiamato l’art. 184 del d.lgs. n. 152/2006, che distingue i rifiuti secondo l’origine e la pericolosità, nonché il comma 5, che affida al produttore la corretta attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo.
Le Linee guida del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente confermano questa impostazione: la classificazione si basa sull’individuazione dell’origine e del processo produttivo che ha generato il rifiuto. È quindi coerente che la caratterizzazione spetti al produttore, e non al gestore, che non ha contezza dei processi a monte e non può esserne identificato come il soggetto deputato.
Il richiamo della difesa provinciale all’art. 188 del d.lgs. n. 152/2006 non supera la questione: il generico riferimento alle norme di cautela non basta a imporre al gestore verifiche su prodotti già qualificati come non pericolosi dal soggetto a ciò deputato per legge. Anche la nota di chiarimenti della Provincia non delimita l’ambito della prescrizione, limitandosi a escludere l’obbligatorietà delle verifiche per tutte le sostanze, senza indicare per quali lo sarebbero. Il ricorso è stato accolto nei limiti esposti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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