Contaminazione da IPA e piombo esclusa dal più probabile che non (TAR Lombardia n. 908 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio comunitario “chi inquina paga”, recepito dall’art. 239 del D.Lgs. n. 152/2006, impone gli obblighi di bonifica e di messa in sicurezza esclusivamente in capo al soggetto cui sia riconducibile il contributo causale all’inquinamento. L’imputazione dei costi ambientali opera, pertanto, solo in misura corrispondente al contributo apportato al verificarsi dell’evento o del rischio di inquinamento. Nel giudizio amministrativo il giudice può avvalersi della verificazione per accertare in fatto la riconducibilità della contaminazione all’attività industriale del presunto responsabile. Ove la verificazione, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, escluda che gli inquinanti siano riferibili all’attività del soggetto, l’amministrazione non può imporre il relativo progetto operativo di bonifica.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva dal 1957 al 2011 un deposito di oli combustibili su un’area che, in esito alle analisi, è stata qualificata come potenzialmente contaminata. Attivato il procedimento di bonifica ai sensi del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006, l’amministrazione comunale ha approvato l’analisi di rischio e ha chiesto alla società un progetto operativo di bonifica, comprensivo della gestione della contaminazione da IPA e piombo. La società ha impugnato il provvedimento e gli atti conseguenti, deducendo di non essere responsabile di tale specifica contaminazione, riferibile al materiale di riporto storico e ad attività industriali e ludiche anteriori all’avvio della propria operatività. Dopo l’esecuzione della bonifica la ricorrente ha comunque dichiarato di conservare interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti, in vista della domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha individuato il punto nodale della controversia nello stabilire se l’amministrazione avesse adeguatamente accertato, secondo il criterio del più probabile che non, la responsabilità della società per l’inquinamento da IPA e piombo. A fronte delle contrapposte contestazioni in fatto, il Tribunale ha disposto una verificazione, qualificandola come accertamento della realtà oggettiva dei fatti e giudizio di risultato, distinto dalla consulenza tecnica d’ufficio.

La verificazione ha concluso che la contaminazione da piombo e IPA può derivare da fenomeni estranei all’attività della ricorrente, riconducibili allo strato di riporto storico risalente al secondo dopoguerra e ad attività industriali e ludiche precedenti. La presenza di un campo di tiro al piccione, attivo dal 1935 e distante 230 metri, può aver contribuito alla dispersione di piombo. Il verificatore ha inoltre escluso che il piombo rilevato possa associarsi al transito dei camion, poiché il gasolio diesel non conteneva piombo, né a sversamenti dai serbatoi.

Respinte le eccezioni preliminari della controinteressata sulla asserita inammissibilità per mancata impugnazione di atti endoprocedimentali, il Tribunale ha confermato il criterio civilistico di causalità. Sul piano del merito, il Collegio ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento, essendo la bonifica già eseguita, ma ha riconosciuto l’interesse all’accertamento ai fini risarcitori.

Il ricorso è stato accolto quanto al primo motivo, con assorbimento degli ulteriori, e i motivi aggiunti sono stati parimenti accolti per illegittimità derivata. Il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse e ha accertato l’illegittimità degli atti impugnati ai fini risarcitori, compensando le spese per le peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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