Esclusione per mancato impegno al presidio in presenza e punteggio premiale (TAR Sardegna n. 5 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È coerente con la lex specialis l’operato della commissione di gara che riservi l’attribuzione del punteggio premiale alle offerte che si impegnino all’erogazione dell’attività di monitoraggio tramite presidio in presenza. L’esclusione del concorrente che non abbia assunto in modo univoco tale impegno nell’offerta non presenta, in sede di scrutinio cautelare, profili di fumus boni iuris favorevoli al ricorrente.
Il Fatto
Un raggruppamento temporaneo di imprese ha impugnato la determinazione di esclusione dalla procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione della Rete Radio Regionale (RRR), afferente alla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna. L’esclusione è stata disposta all’esito dei verbali della commissione di gara, che non avevano rinvenuto nell’offerta del ricorrente l’impegno all’erogazione dell’attività di monitoraggio tramite presidio in presenza, condizione richiesta per l’attribuzione del punteggio premiale.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, della determinazione e degli atti presupposti, nonché la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto stipulato con altro operatore e il conseguimento dell’aggiudicazione in forma specifica.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, pronunciando sulla domanda cautelare, ha ritenuto di non accogliere l’istanza, escludendo la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura. Il Collegio, infatti, ha valutato che l’operato della commissione di gara, come dettagliato nel verbale n. 5, appaia prima facie coerente con le disposizioni della lex specialis.
La commissione ha, in particolare, correttamente limitato l’attribuzione del punteggio premiale alle offerte che si impegnassero all’erogazione dell’attività di monitoraggio tramite presidio in presenza. Tale interpretazione della disciplina di gara, secondo il giudice amministrativo, non si pone in contrasto con il tenore della normativa applicabile, rispondendo alla finalità di garantire un servizio continuativo e qualitativamente elevato.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che l’impegno richiesto non emergeva in modo univoco dall’offerta presentata dal ricorrente, circostanza che rendeva legittima la valutazione negativa della commissione e la conseguente esclusione dalla gara. L’istruttoria cautelare non ha pertanto fornito elementi per ritenere sussistente il fumus boni iuris dell’impugnazione proposta.
Il Collegio ha quindi respinto l’istanza cautelare, fissando l’udienza di trattazione del merito ad una data ravvicinata e compensando le spese della presente fase tra le parti.
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Nota della Redazione
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