Caratterizzazione dei rifiuti al produttore, non al gestore dell’impianto (TAR Lombardia n. 898 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli obblighi di caratterizzazione dei rifiuti, ossia le operazioni volte a determinare le caratteristiche del rifiuto ai fini del corretto smaltimento, gravano sul produttore del rifiuto e non sul gestore dell’impianto che lo riceve. L’art. 184, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 attribuisce espressamente al produttore la corretta attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo. Ne consegue che è illegittima la prescrizione dell’autorizzazione integrata ambientale che imponga al gestore verifiche analitiche su rifiuti già qualificati come non pericolosi dal conferitore. Un generico richiamo al principio di precauzione e all’art. 188 del d.lgs. n. 152/2006 non è sufficiente a trasferire sul gestore tali compiti, né una successiva nota di chiarimenti vale a sanare la genericità della prescrizione.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un impianto di trattamento di rifiuti organici, autorizzato con autorizzazione integrata ambientale rilasciata nel 2015. Con provvedimento del 16 agosto 2022 la Provincia ha adottato l’aggiornamento per riesame parziale dell’AIA, per adeguare l’impianto alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti.

La società ha impugnato il provvedimento, contestando le prescrizioni contenute nell’allegato tecnico. La vicenda processuale si innesta su un precedente ricorso collettivo, definito con sentenza che ne ha disposto la separazione, consentendo la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario. Davanti al Tribunale la ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata dalle scelte regionali e l’illegittimità delle prescrizioni che le imponevano verifiche sulla presenza di sostanze organiche persistenti nei rifiuti conferiti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto le eccezioni pregiudiziali. L’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Provincia è tardiva, perché non formulata nell’atto di costituzione né nel termine previsto dall’art. 47 c.p.a. È invece infondata l’eccezione di improcedibilità: la documentazione dimostra che le prescrizioni dell’atto impugnato differiscono da quelle del titolo autorizzativo originario e sono quindi dotate di autonoma lesività.

Nel merito, il primo motivo è respinto. La ricorrente lamentava l’illegittimità derivata delle prescrizioni che recepiscono il protocollo regionale di accettazione dei rifiuti. Poiché la delibera regionale presupposta è stata ritenuta legittima, il Tribunale esclude la configurabilità dell’invalidità derivata. La Corte ribadisce che tale atto conserva natura programmatoria e non predetermina i successivi provvedimenti provinciali, che possono legittimamente discostarsene.

È invece fondato il secondo motivo, che costituisce il nucleo del principio affermato. La Provincia aveva imposto, con le prescrizioni dell’allegato tecnico, di verificare la presenza di sostanze organiche persistenti nei rifiuti conferiti all’impianto. Il Tribunale ricostruisce la disciplina della caratterizzazione e richiama l’art. 184 del d.lgs. n. 152/2006, che classifica i rifiuti secondo l’origine e la pericolosità.

Il comma 5 della norma attribuisce espressamente al produttore la corretta attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo. Le Linee guida del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente confermano che la classificazione si basa sull’analisi del processo produttivo generatore del rifiuto. È pertanto coerente che la caratterizzazione spetti al produttore e non al gestore, che non ha contezza dei processi formativi del rifiuto.

Non vale il richiamo della Provincia al principio di precauzione né all’art. 188 del d.lgs. n. 152/2006, che non esclude la responsabilità del produttore ma non trasferisce al gestore compiti di caratterizzazione. Irrilevante è anche la nota di chiarimenti, che non supera la genericità della prescrizione, limitandosi ad affermare che le verifiche non sono obbligatorie per tutte le sostanze senza indicare per quali lo siano. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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