Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso con spese compensate (TAR Toscana n. 1073 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalle parti e confermata in udienza, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, non potendosi emettere una decisione nel merito divenuta inutile. La dichiarazione di improcedibilità presuppone la verifica del venir meno dell’interesse, sopravvenuto rispetto alla proposizione del ricorso. In materia di concessioni demaniali marittime la compensazione delle spese di giudizio è giustificata dalla complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un rapporto concessorio su area demaniale marittima, ha impugnato dinanzi al TAR Toscana i provvedimenti con cui il Comune resistente aveva disposto il differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali. Ha poi proposto motivi aggiunti avverso gli atti successivi adottati dall’amministrazione in attuazione della legge 5 agosto 2022, n. 118 e del d.l. 16 settembre 2024, n. 131.

Nel ricorso e nei motivi aggiunti la ricorrente ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, la rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimità e la disapplicazione della normativa nazionale asseritamente incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, oltre alla condanna del Comune al rilascio di titoli concessori con rinnovo automatico.

La Motivazione della Corte

Alla pubblica udienza del 28 maggio 2026, chiamata per la verifica dell’interesse alla decisione, il difensore della ricorrente ha confermato il venir meno di tale interesse, come da dichiarazione già versata in atti, chiedendo la compensazione delle spese. La parte resistente, non comparsa all’udienza, aveva preventivamente preso atto con dichiarazione in atti della sopravvenuta improcedibilità, invocando il favore delle spese.

Il Collegio ha rilevato che, alla luce di quanto rappresentato congiuntamente dalle parti, l’interesse alla decisione è venuto meno. Da ciò consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse.

Sul governo delle spese il Tribunale ha ritenuto di disporne la compensazione, valorizzando la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali marittime. La decisione resta dunque sul piano processuale, senza esame del merito delle numerose questioni di diritto prospettate dalla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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