Cessazione della materia del contendere per accordo transattivo nelle espropriazioni commissariali (TAR Puglia n. 916 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La stipula di un accordo transattivo tra il soggetto espropriando e l’Amministrazione procedente, intervenuta nel corso del giudizio di annullamento degli atti del procedimento espropriativo, determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente definizione del giudizio senza pronuncia nel merito. In tale evenienza, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già disposta in via provvisoria, deve essere confermata qualora il ricorso non appaia manifestamente infondato, pur essendo stato definito con accordo transattivo. Le spese di lite possono essere compensate, rimanendo impregiudicata ogni attività di liquidazione del difensore della parte ammessa al beneficio.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’area interessata da un intervento di contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia, aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia la sequenza di atti del procedimento espropriativo promosso dal Commissario di Governo. L’impugnazione riguardava, in particolare, le comunicazioni di avvio del procedimento, il decreto di approvazione del progetto definitivo, i decreti di occupazione anticipata d’urgenza e di rideterminazione dell’indennità provvisoria di espropriazione, nonché i verbali di immissione in possesso. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente stipulava un accordo transattivo con l’Amministrazione resistente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della nota depositata in data 7 luglio 2026, con la quale la parte ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, a seguito della stipula dell’accordo transattivo con l’Amministrazione. Tale dichiarazione, espressione dell’esaurimento della res controversa, ha reso priva di oggetto la domanda di annullamento, consentendo la definizione del giudizio senza esame nel merito delle censure proposte.
In relazione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il Tribunale ha ritenuto di confermare l’ammissione già disposta in via provvisoria dalla Commissione, valorizzando la circostanza che il ricorso non fosse manifestamente infondato. La definizione della lite mediante accordo transattivo non ha, infatti, inciso sulla valutazione positiva circa la sussistenza delle condizioni per il mantenimento del beneficio, in considerazione dell’esito non sfavorevole per la ricorrente.
Quanto alle spese di lite, la natura defatigatoria della definizione del giudizio e l’intervenuto accordo hanno giustificato la compensazione, con espressa salvezza degli oneri di liquidazione del difensore della parte ammessa al patrocinio, da attivarsi con la domanda di pagamento.
La pronuncia si innesta nel solco dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’interesse alla decisione venga meno per effetto di fatti sopravvenuti, come nell’ipotesi di accordo transattivo che componga integralmente la controversia.
Nota della Redazione
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