Riesame del punteggio per insufficienza motivazionale ex art. 55 c.p.a. (TAR Abruzzo n. 53/2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione dei punteggi attribuiti in una procedura concorsuale deve essere supportata da una motivazione che, per ciascun criterio di valutazione applicato, espliciti le ragioni specifiche e concrete che giustificano il punteggio assegnato, in modo da rendere possibile il sindacato del giudice amministrativo. Non è sufficiente un generico riferimento a elementi di giudizio non evidenziati negli atti impugnati, né il richiamo al confronto con altre proposte, se non accompagnato dall’indicazione delle ragioni che hanno determinato la scelta. Il difetto di motivazione del punteggio costituisce un vizio che può essere dedotto in sede di impugnazione della graduatoria, atteso che l’attività della commissione di valutazione non è espressione di discrezionalità tecnica pura, ma deve comunque essere sorretta da una motivazione adeguata e verificabile.

Il Fatto

Il Comune di Nocciano ha impugnato la determinazione della Regione Abruzzo di approvazione della graduatoria definitiva relativa alla “LINEA B” del Bando per la rigenerazione urbana, lamentando l’esclusione dalla posizione utile per l’ammissione ai finanziamenti. In particolare, il Comune ha contestato l’attribuzione di un punteggio complessivo pari a 48,571, ritenuto inidoneo, e ha censurato la valutazione del proprio progetto per difetto di motivazione dei punteggi assegnati dalla Commissione di valutazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Abruzzo, nella fase cautelare, ha ritenuto che la valutazione del punteggio attribuito al progetto del Comune di Nocciano sia sottoposta a censura per difetto di motivazione con argomenti apparentemente fondati. Il Collegio ha rilevato che la stessa relazione della Commissione di valutazione richiama, a sostegno della valutazione, elementi di giudizio non evidenziati negli atti impugnati, quali l’impatto dell’intervento in termini di qualità architettonica e funzionale o il confronto con altre proposte ritenute più meritevoli.

Il giudice ha quindi disposto il riesame del progetto presentato dal Comune di Nocciano, ordinando all’amministrazione di esplicitare, per ciascuno dei criteri di valutazione applicati, le motivazioni che specificamente e in concreto giustificano il punteggio attribuito. Tale riesame deve avvenire entro il termine di venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

Inoltre, il TAR ha fissato per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 28 aprile 2026, compensando interamente le spese della fase cautelare tra tutte le parti. La decisione si fonda sulla necessità di garantire la trasparenza e la verificabilità delle valutazioni discrezionali della commissione, presupposto imprescindibile per un effettivo controllo giurisdizionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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