Carenza di interesse per mancata impugnazione dell’atto presupposto tariffario (TAR Lombardia n. 2641 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata tempestiva impugnazione dell’atto presupposto immediatamente lesivo determina l’inammissibilità, per originaria carenza di interesse, del ricorso proposto avverso i provvedimenti applicativi che ne costituiscono semplice esecuzione. La determinazione del Direttore di una Direzione dell’Autorità di regolazione che fissi ex ante, per un periodo definito, le voci di costo ammesse a riconoscimento tariffario ha natura di provvedimento amministrativo generale, con destinatari determinabili solo a posteriori, e non di atto normativo: essa è quindi immediatamente lesiva e va impugnata nel termine decorrente dalla pubblicazione sul sito istituzionale, unica forma di pubblicità legale. Nel merito, i costi operativi non capitalizzati di gestione, esercizio o manutenzione dei gruppi di misura, già coperti dalla componente t(ins) della tariffa, non sono ammissibili come componenti TEL e CON.
Il Fatto
La ricorrente è una società concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale ed è entrata a far parte di un gruppo societario operante nel medesimo settore. Con istanza del 28 dicembre 2020 ha chiesto ad ARERA il riconoscimento dei costi addizionali relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori per gli anni 2017, 2018 e 2019, per un importo complessivo di 1,56 milioni di euro.
L’Autorità ha respinto la richiesta con la deliberazione 5 ottobre 2021 n. 413/2021/R/gas, ritenendola irrituale rispetto alle raccolte TEL e CON e relativa a costi esclusi dal perimetro di ammissibilità. La società ha impugnato tale delibera davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione del principio di integrale riconoscimento dei costi efficienti e del cost reflectivity, nonché il trattamento asseritamente difforme riservato in passato ad altro operatore dello stesso gruppo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità, ravvisando l’atto lesivo nella determinazione DIEU 10 luglio 2020 n. 13/2020, con cui l’Autorità ha stabilito le modalità di presentazione delle istanze per il triennio 2017-2019. Il contraddittorio è stato riaperto con ordinanza istruttoria e le parti hanno depositato memorie.
La questione centrale è la natura giuridica della determinazione. Secondo il TAR, essa non si è limitata a disciplinare profili operativi, ma ha specificato ed esteso i criteri di ammissibilità dei costi, in continuità con la deliberazione n. 537/2019/R/gas, ponendosi come atto presupposto delle successive deliberazioni n. 568/2020/R/gas (anni 2017-2018) e n. 413/2021/R/gas (anno 2019).
Richiamando la propria precedente pronuncia, il Collegio esclude la natura regolamentare dell’atto, difettando il requisito dell’astrattezza: si tratta di un provvedimento amministrativo generale destinato a regolare una vicenda determinata nel tempo, i cui destinatari sono indeterminabili a priori ma certamente determinabili a posteriori. Di qui l’onere di impugnazione immediata.
Quanto al dies a quo, la pubblicazione sul sito istituzionale costituisce, per espressa previsione regolamentare dell’Autorità, unica forma di pubblicità legale, con la conseguenza che il termine di decadenza ex art. 41, comma 2, c.p.a. decorre dalla data di pubblicazione, avvenuta il 10 luglio 2020. Non essendo stata la determinazione tempestivamente impugnata, il ricorso avverso la delibera applicativa è inammissibile per carenza di interesse.
Il Collegio respinge altresì l’argomento della ricorrente circa il preteso riconoscimento in favore di altro operatore, rilevando che quei costi erano stati ammessi perché erroneamente qualificati come costi del personale preposto alla gestione delle SIM e che l’Autorità ha avviato la rideterminazione. Nel merito, il ricorso è comunque infondato: i costi dedotti, non capitalizzati e diversi da quelli di gestione delle SIM, trovano già copertura parametrica nella componente t(ins), con esclusione del dedotto contrasto con il principio di cost reflectivity.
Nota della Redazione
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