Sindacato sulle schede valutative militari limitato a vizi macroscopici (TAR Calabria n. 1046 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
I giudizi contenuti nella documentazione caratteristica del personale militare sono espressione di altissima discrezionalità e restano sindacabili in sede di legittimità solo in presenza di manifesta incongruenza, contraddittorietà o illogicità, ovvero di travisamento dei presupposti di fatto. Il giudice amministrativo verifica la coerenza generale del metro valutativo senza invadere la sfera riservata all’amministrazione. Le valutazioni relative ai periodi precedenti non costituiscono garanzia dell’attribuzione di corrispondente qualifica per i periodi successivi, sicché non è di per sé sintomatica di eccesso di potere l’attribuzione di una qualifica inferiore rispetto a quelle assegnate in passato. Un onere di motivazione rafforzata è richiesto solo in caso di discordanza del revisore ovvero di gravi giudizi negativi, non quando la qualifica attribuita sia ampiamente positiva.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale proveniente dal disciolto Corpo Forestale dello Stato e transitato, per effetto della riforma di cui al d.lgs. n. 177/2016, nel Corpo dei Vigili del Fuoco, è stato poi inquadrato, all’esito di un favorevole contenzioso, nel ruolo forestale dell’Arma dei Carabinieri e assegnato nel 2020 al comando di una sede territoriale.

Con il ricorso introduttivo e con successivi motivi aggiunti impugna le schede valutative modello “B” riferite alle annualità 2020 e 2021, con le quali gli è stata attribuita la qualifica di “superiore alla media“, inferiore a quella di “eccellente”, nonché i provvedimenti che hanno respinto i ricorsi gerarchici. Il Ministero della Difesa si costituisce chiedendo la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente ricorso e motivi aggiunti, essendo le censure coincidenti o strettamente connesse. Richiama l’indirizzo secondo cui i documenti caratteristici, contenendo giudizi, sono connotati da altissima discrezionalità e il relativo sindacato è confinato ai vizi macroscopici emergenti con immediatezza dall’esame della documentazione, con particolare riguardo alla coerenza generale del metro valutativo.

Nel merito, non emergono profili di illogicità o irragionevolezza tali da inficiare i giudizi espressi. Le attestazioni richiamate dal ricorrente hanno finalità diversa dalla documentazione caratteristica e non sono determinanti, poiché la qualifica finale sintetizza molteplici elementi rapportati all’intero arco temporale e a tutte le tipologie di attività svolte.

Le schede impugnate si riferiscono a un contesto professionale nuovo e specifico rispetto agli incarichi precedenti, cui inerisce la pregressa documentazione quasi trentennale. Il giudizio finale risulta congruamente motivato e in rapporto di armonia con i singoli giudizi analitici. Quanto al distintivo di merito, il suo rilievo va ridimensionato perché riconosciuto indistintamente a tutti i soggetti impiegati nell’emergenza sanitaria.

Sulla dedotta discordanza con le valutazioni pregresse, il TAR richiama il costante indirizzo per cui le valutazioni dei periodi precedenti non vincolano i giudizi successivi e non è sintomatica di contraddittorietà l’attribuzione di una qualifica di poco inferiore. Nel caso concreto la flessione non è drastica né repentina, trattandosi del primo giudizio espresso dopo l’inquadramento nell’Arma, con criteri estimativi indipendenti da quelli dei Corpi di provenienza.

Non è poi predicabile una motivazione rafforzata: questa è prevista solo per la discordanza del revisore o per i gravi giudizi negativi, mentre le valutazioni attribuite sono ampiamente positive. Quanto alla sanzione del “rimprovero“, correttamente la P.A. non le ha attribuito rilievo nella prima scheda, essendo efficace dal 9.11.2021 e dunque estranea al periodo di riferimento. La doglianza sulla disparità di trattamento è priva di supporto documentale e sconta il difetto di identità delle situazioni poste a confronto. Ricorso e motivi aggiunti sono quindi rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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