Omessa allegazione della tabella di stima delle derrate e soccorso procedimentale (TAR Lombardia n. 2642 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata allegazione della tabella di calcolo richiesta dalla lex specialis per la stima delle derrate alimentari non comporta l’esclusione dalla gara quando la clausola non rechi una espressa comminatoria espulsiva e quando i dati quantitativi siano comunque desumibili dall’offerta tecnica. Ai sensi degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., le clausole della disciplina di gara non si interpretano in funzione integrativa e, in presenza di ambiguità, prevale il significato favorevole al concorrente in applicazione del favor partecipationis. Le cause di esclusione sono di stretta interpretazione. Nel vigente Codice dei contratti pubblici il principio del risultato impone di dare prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a formalismi eccessivi, cosicché l’omessa allegazione non azzera il punteggio relativo al criterio di valutazione. Le richieste di chiarimento rivolte dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 non integrano né modificano l’offerta quando si limitano a specificare elementi già contenuti nella proposta.

Il Fatto

Il Comune di Trezzano sul Naviglio ha indetto una procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio di ristorazione scolastica, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara hanno partecipato due soli operatori: la società ricorrente e il raggruppamento temporaneo poi risultato aggiudicatario.

All’esito delle sedute di valutazione l’amministrazione ha aggiudicato il servizio al raggruppamento controinteressato, con un punteggio complessivo superiore a quello della ricorrente. Quest’ultima ha impugnato l’aggiudicazione deducendo, tra l’altro, l’omessa allegazione da parte dell’aggiudicataria della tabella di stima delle derrate, l’indebito ricorso al soccorso istruttorio e l’attribuzione di punteggi non dovuti. Ha proposto ricorso incidentale anche la controinteressata, chiedendo l’esclusione dell’offerta della ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto il ricorso principale, in ossequio all’ordine delle questioni che impone la priorità dell’impugnativa introdotta dalla ricorrente. Sul primo motivo ha rilevato che l’Allegato 4 al Disciplinare richiama la tabella n. 1 per la stima delle derrate, ma né l’art. 16.1 del Disciplinare né le sezioni sulle prescrizioni e sulle condizioni dell’offerta prevedono l’esclusione per la sua mancata allegazione.

Ha aggiunto che le cause di esclusione sono di stretta interpretazione e che l’avverbio “obbligatoriamente” non è sufficiente a desumere una sanzione espulsiva. In base agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., le clausole ambigue vanno lette nel senso più favorevole al concorrente, in applicazione del favor partecipationis. Poiché i dati quantitativi erano comunque riportati nell’allegato alla relazione tecnica, l’offerta era idonea a essere valutata: la tabella serviva a facilitare i concorrenti e a garantire la par condicio, non costituiva oggetto autonomo di valutazione.

Il Collegio ha quindi richiamato il principio del risultato quale stella polare delle procedure, che impone di privilegiare la sostanza sull’osservanza di formalismi eccessivi. Ha pertanto escluso sia l’esclusione sia l’azzeramento del punteggio.

Quanto al soccorso procedimentale, ha qualificato le richieste del 3 e 17 giugno 2024 come mere richieste di chiarimento ai sensi dell’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, non modificative dell’offerta. La trasmissione dei file editabili rispondeva alla finalità di agevolare la Commissione ed era stata richiesta anche alla ricorrente, con conseguente inammissibilità della doglianza per venire contra factum proprium. L’assenza di marcatura temporale non integra violazione, non essendo imposta dal Disciplinare.

I motivi terzo, quarto e quinto del ricorso principale sono stati dichiarati inammissibili per mancato superamento della prova di resistenza, essendo il divario di punteggio superiore alla somma dei punti contestati. Il quinto è risultato carente anche sotto il profilo della specificità dei motivi ex art. 40, comma 2, cod. proc. amm. I motivi aggiunti sono stati rigettati: la relazione della Commissione è mera nota esplicativa, ammissibile secondo la giurisprudenza richiamata, e le produzioni documentali successive costituiscono semplice specificazione di dati già presenti in offerta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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