La tredicesima mensilità non entra nella base pensionabile retributiva (Corte dei Conti Sez. I App. n. 109 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento di quiescenza nel pubblico impiego, per i periodi di servizio anteriori al 31 dicembre 1995, il calcolo della pensione con il metodo c.d. retributivo è soggetto al principio di tassatività legale delle componenti della base pensionabile, sancito dall’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, come sostituito dall’art. 15 della legge n. 177 del 1976. La tredicesima mensilità non può essere inclusa nella base pensionabile delle quote retributive, non rientrando tra le voci tassativamente previste dalla norma. L’estensione della base pensionabile alle voci retributive accessorie, di cui all’art. 2 della legge n. 335 del 1995, è espressamente limitata alla “quota B” e non rileva per i periodi ante 1996. Per i periodi successivi al 31 dicembre 1995, calcolati con il metodo contributivo, la tredicesima mensilità rileva invece in quanto confluisce ordinariamente nel montante contributivo.
Il Fatto
La Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania aveva parzialmente accolto il ricorso di un gruppo di pensionati, riconoscendo l’inclusione della tredicesima mensilità nel computo del trattamento pensionistico. L’INPS ha impugnato la sentenza, deducendo la violazione degli artt. 2, commi 9, 10 e 11, della legge n. 335 del 1995, degli artt. 7 e 13 del d.lgs. n. 503 del 1992 e dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, per erroneità del calcolo della pensione e per la mancata differenziazione tra le quote di pensione e le differenti discipline dei rispettivi calcoli.
La Motivazione della Corte
La Corte di appello ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del gravame, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., che nei giudizi in materia pensionistica consente l’appello per soli motivi di diritto. La censura dell’Istituto, incentrata su asserti errori di diritto nell’applicazione della normativa, è stata ritenuta ammissibile. Inoltre, il Collegio ha rilevato la regolarità della notifica e ha dichiarato la contumacia di alcune parti appellate e del Ministero dell’istruzione e del merito, non costituiti in giudizio.
Nel merito, la Corte ha richiamato l’insegnamento del Giudice di legittimità, secondo cui per i periodi di servizio anteriori al 31 dicembre 1995 vige il principio di tassatività legale delle componenti della base pensionabile, come sancito dall’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973. La Corte ha precisato che l’estensione alle voci retributive accessorie prevista dall’art. 2 della legge n. 335 del 1995 è limitata alla “quota B” e non opera per le quote calcolate con il metodo retributivo. Ha conseguentemente escluso che la tredicesima mensilità possa essere computata nella base pensionabile delle quote retributive, non essendo annoverata tra le voci tassativamente previste dalla norma.
Con riferimento ai periodi di servizio successivi al 31 dicembre 1995, la Corte ha invece osservato che, operando il metodo contributivo, il trattamento si fonda sui contributi versati e, pertanto, la tredicesima mensilità viene ordinariamente riconosciuta dall’Istituto nel coacervo del montante contributivo. Tale distinzione ha confermato la fondatezza della doglianza dell’appellante, con conseguente accoglimento dell’appello e annullamento della sentenza di primo grado. Le spese di lite sono state poste a carico delle parti appellate, con nulla per le spese di giudizio trattandosi di controversia di natura previdenziale.
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Nota della Redazione
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