Minusvalenze PEX e società immobiliari: obbligo di accertamento sui valori correnti (Cass. civ. Sez. V n. 12106 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di partecipation exemption, l’esenzione delle plusvalenze e la correlata indeducibilità delle minusvalenze da cessione di partecipazioni richiedono che la società partecipata eserciti un’impresa commerciale secondo la definizione dell’art. 55 T.U.I.R. La presunzione legale di non commercialità opera per le società di gestione immobiliare e per quelle il cui patrimonio è costituito da immobili patrimoniali, non merce né strumentali. Il giudice di merito deve accertare la prevalenza degli immobili patrimoniali tenendo conto dei valori correnti e non di quelli contabili, rapportati al totale dell’attivo patrimoniale. L’omesso approfondimento di tale indagine integra violazione di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società contribuente era destinataria di un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2005. L’Ufficio contestava la deduzione di minusvalenze derivanti da cessioni di quote di partecipazione in altre società. La contribuente aveva ritenuto deducibili tali minusvalenze sul presupposto del carattere non operativo delle partecipate. Dalle risposte ai questionari inviati dall’Ufficio, invece, tali società apparivano pienamente operative.
I gradi di merito si erano conclusi favorevolmente alla parte contribuente. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, cui la contribuente ha replicato con controricorso e memoria. La controversia giunge in camera di consiglio dopo che era stata chiesta la sospensione del giudizio per istanza di definizione agevolata, poi non coltivata.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. per violazione o falsa applicazione degli artt. 87 e 101 d.P.R. n. 917/1986. Si lamenta l’errata sussunzione della fattispecie nella disciplina PEX introdotta dal d.lgs. n. 344/2003, che ha reso esenti le plusvalenze da cessione di partecipazioni e indeducibili le minusvalenze, a condizione che si tratti di partecipazioni qualificate in società commerciali.
La Corte ricostruisce il perimetro dell’art. 87 T.U.I.R.: l’esenzione richiede il possesso ininterrotto per un anno, la classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso, la residenza fiscale della partecipata in uno Stato non privilegiato e l’esercizio di un’impresa commerciale ai sensi dell’art. 55 T.U.I.R.
Il punto decisivo è la presunzione legale, non superabile da prova contraria, di non commercialità dell’attività. Essa opera quando le partecipazioni attengono a società di gestione immobiliare, ovvero a società il cui patrimonio è costituito da immobili patrimoniali diversi da quelli merce e da quelli strumentali. Finalità dell’esenzione è favorire la circolazione, sotto forma di partecipazioni, di complessi immobiliari aventi natura di aziende capaci, anche solo potenzialmente, di svolgere attività produttiva.
Tale prevalenza degli immobili patrimoniali deve essere accertata tenendo conto dei valori correnti e non dei valori contabili, rapportati al totale dell’attivo patrimoniale. La Corte richiama sul punto il proprio precedente Cass. V n. 12138/2019.
La sentenza impugnata non ha svolto la dovuta indagine sul fatto e non ha approfondito il carattere specifico di almeno una delle società partecipate, avente ad oggetto attività immobiliare, profilo sul quale l’indagine è pregnante. Il ricorso è pertanto fondato. La pronuncia è cassata con rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, perché ripeta l’accertamento attenendosi ai criteri indicati.
Nota della Redazione
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