Carta docente: obbligo di esecuzione del giudicato e commissario ad acta (TAR Campania n. 145 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’amministrazione è tenuta a dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, senza che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa possano costituire legittima causa di impedimento. Qualora sia decorso il termine fissato nel giudicato per la fruizione del beneficio, l’obbligo si converte nel pagamento del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. Il ritardo imputabile alla sola condotta omissiva dell’amministrazione non può essere opposto alla parte ricorrente. Il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, ha accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per quattro anni scolastici, per un totale di € 2.000,00. La sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria.

Il ricorrente deduce l’esito infruttuoso della notifica del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede pertanto la condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto la ritualità dell’azione. La sentenza ottemperanda è stata notificata presso la sede dell’amministrazione ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Sono rispettati i termini dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Collegio affronta poi il profilo del decorso del termine fissato nel giudicato per la fruizione del beneficio. In tale ipotesi l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e l’imputabilità del ritardo alla sola condotta omissiva dell’amministrazione impediscono a quest’ultima di giovarsi del proprio contegno inerte.

Il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

È invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso di specie. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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